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La Confederazione comunica che dal 1° luglio 2014 sono state emanate nuove disposizioni doganali per i viaggiatori. Questa normativa verrà applicata nel traffico turistico per semplificare l’imposizione delle merci e accelerare il passaggio del confine.
dogana
La nuova normativa licenziata dal Consiglio federale il 2 aprile 2014 crea maggiore certezza del diritto per i viaggiatori e consente all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) di far fronte al crescente traffico turistico in modo più efficiente. In futuro l’AFD intende rendere possibile la dichiarazione elettronica di merci nel traffico turistico (ad es. mediante smartphone, ciò che comporterà notevoli facilitazioni anche per i viaggiatori).

Secondo le nuove disposizioni, i viaggiatori che intendono importare merci in Svizzera devono chiedersi:
Il valore complessivo della merce supera il limite di franchigia secondo il valore di 300 franchi?
La quantità ammessa in franchigia è superata?
Se la risposta alle due domande è negativa, la merce è esente da tributi. Se la risposta è affermativa, a seconda dei casi la merce è assoggettata all’imposta sul valore aggiunto (IVA) e/o ai tributi doganali.

Limite di franchigia secondo il valore nell’ambito dell’IVA.

Per ragioni economico-amministrative, la legislazione nell’ambito dell’IVA prevede un limite di franchigia secondo il valore di 300 franchi per persona e al giorno nell’importazione di merci per uso privato o come regali. Al riguardo è determinante il valore di tutte le merci trasportate. Una novità concerne l’applicazione del limite di franchigia secondo il valore anche per le bevande alcoliche e i tabacchi manufatti. Se l’importo di 300 franchi è superato, l’IVA dovuta viene riscossa sul valore complessivo di tutta la merce.

Quantità ammesse in franchigia per merci soggette a dazio

In linea di massima, le merci importate in Svizzera per uso privato o come regali sono esenti da dazio. Per motivi di politica agricola o sanitaria, solo le cosiddette merci sensibili continueranno a essere assoggettate a tributi doganali a partire da una determinata quantità. Dal 1° luglio 2014 soni in vigore le quantità ammesse in franchigia elencate di seguito.

Carne e preparazioni di carne, ad eccezione della selvaggina
Quantità ammesse in franchigia (per persona e giorno): 1 kg
Tributi doganali per le quantità eccedenti (in fr.): 17.- il kg

Burro e crema di latte
Quantità ammesse in franchigia (per persona e giorno): 1 l/kg
Tributi doganali per le quantità eccedenti (in fr.): 16.- il l/kg

Oli, grassi e margarina per l’alimentazione umana
Quantità ammesse in franchigia (per persona e giorno): 5 l/kg
Tributi doganali per le quantità eccedenti (in fr.): 2.- il l/kg

Bevande alcoliche
età minima: 17 anni

Quantità ammesse in franchigia (per persona e giorno)
con tenore alcolico fino a 18 % vol.: 5 l e
con tenore alcolico superiore a 18 % vol.: 1 l

Tributi doganali per le quantità eccedenti (in fr.)
con tenore alcolico fino a 18 % vol.: 2.- il l
con tenore alcolico superiore a 18 % vol.: 15.- il l

Tabacchi manufatti
età minima: 17 anni

Quantità ammesse in franchigia (per persona e giorno)
sigarette/sigari: 250 pezzi o
altri tabacchi manufatti: 250 g o
una scelta di questi prodotti in quantità proporzionale

Tributi doganali per le quantità eccedenti (in fr.)
sigarette/sigari: 0.25 il pezzo
altri tabacchi manufatti: 0.10 il g

Tutte le informazioni in merito sono disponibili nel sito Internet dell’AFD, nonché sull’app doganale gratuita «Viaggio e merci» (www.viaggio-e-merci.admin.ch). Inoltre, in tutti i valichi di confine si trovano opuscoli e volantini sul tema.