Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa al servizio militare dei doppi cittadini Conclusa il 26 febbraio 2007 – Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° settembre 2008 (Stato 1° settembre 2008)
Il Consiglio federale svizzero e il Governo Italiano, desiderando regolare di comune accordo i problemi relativi al servizio militare delle persone che posseggono contemporaneamente le cittadinanze italiana e svizzera e far sì che esse adempiano gli obblighi militari in uno solo dei due Stati, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Art. 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come indicato di seguito: a) con l’espressione «doppio cittadino» si intende ogni persona che possegga contemporaneamente le cittadinanze italiana e svizzera, secondo le leggi in vigore in ognuno dei due Stati; b) con l’espressione «obblighi militari» si intende: – per l’Italia, il servizio militare effettivo in tutte le sue forme, o qualsiasi altro servizio o prestazione considerati equivalenti, – per la Svizzera, il servizio militare effettivo, il servizio civile effettivo e la tassa d’esenzione da questi servizi; c) con l’espressione «residenza abituale» si intende il luogo ove la persona dimora abitualmente con l’intenzione di stabilirvisi permanentemente.
Art. 2 Ambito d’applicazione Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ai doppi cittadini.
Art. 3 Principi 1. Il doppio cittadino è sottoposto agli obblighi militari soltanto in uno dei due Stati contraenti. (RU 2008 3943) Cittadinanza 2. Il doppio cittadino è sottoposto agli obblighi militari nello Stato in cui ha la residenza abituale al primo gennaio dell’anno in cui compie il 18° anno di età, salvo che dichiari di voler adempiere detti obblighi nell’altro Stato contraente. Tale dichiarazione di opzione deve essere presentata, per i residenti in Italia, entro 6 mesi dalla data di compimento del 18° anno di età, e, per i residenti in Svizzera, entro la data di compimento del 19° anno di età. Tuttavia il doppio cittadino che ha già iniziato per sua domanda ad adempiere gli obblighi militari in uno dei due Stati prima della scadenza del termine previsto per l’opzione, li terminerà in questo Stato. Il doppio cittadino che esercita la facoltà di opzione non può avvalersi dell’eventuale dispensa dal servizio militare per il fatto di essere residente all’estero. La facoltà di opzione è ammessa a condizione che la legislazione dello Stato nel quale il doppio cittadino desidera adempiere i suoi obblighi militari, preveda un servizio militare obbligatorio o un servizio civile. Nell’ipotesi in cui uno dei due Stati elimini o sospenda il servizio militare obbligatorio, l’opzione resta valida se corredata da una dichiarazione esplicita con la quale l’interessato contrae un arruolamento volontario in uno dei servizi volontari previsti da questo Stato. 3. Il doppio cittadino che ha la residenza abituale in un terzo Stato può scegliere, prima di aver compiuto il 19° anno di età, in quale dei due Stati contraenti desidera adempiere gli obblighi militari. Sono applicabili le disposizioni di cui al comma 2, terzo e quarto paragrafo del presente articolo. Se l’opzione non è resa in tempo utile e se a causa di ciò il doppio cittadino è chiamato ad adempiere gli obblighi militari in uno dei due Stati, l’altro Stato considera soddisfatti gli obblighi militari. 4. L’Autorità competente nello Stato di residenza compila in duplice esemplare un’attestazione di residenza conforme al formulario modello A allegato alla presente Convenzione. Una copia di questo documento è rilasciata all’interessato, l’altra è inviata alla Rappresentanza diplomatica o all’Ufficio consolare competente dell’altro Stato. 5. Le facoltà di opzione previste al comma 2 e al comma 3 vengono esercitate per mezzo di dichiarazioni, conformi rispettivamente ai formulari modelli B e C allegati alla presente Convenzione, sottoscritte dagli interessati presso: a) le Autorità competenti dello Stato contraente in cui risiede abitualmente il doppio cittadino, nel caso previsto dal comma 2; b) le Rappresentanze diplomatiche o gli Uffici consolari dello Stato contraente per il quale ha optato il doppio cittadino, nel caso previsto dal comma 3. Una copia della dichiarazione d’opzione è rilasciata all’interessato e l’altra viene trasmessa dall’Autorità che la riceve all’Autorità competente dell’altro Stato contraente, tramite la Rappresentanza diplomatica o l’Ufficio consolare di tale Stato. 6. Il doppio cittadino che conformemente alle norme previste ai commi 2 e 3 adempie gli obblighi militari in uno dei due Stati contraenti alle condizioni previste dalla legislazione di questo Stato, è considerato dall’altro Stato come aver soddisfatto gli obblighi militari. Servizio militare dei doppi cittadini. Conv. con l’Italia – 0.141.145.42 7. Qualora il servizio militare obbligatorio venga sospeso in uno dei due Stati contraenti, il doppio cittadino resta soggetto alla legislazione di quello dei due Stati ove è abitualmente residente al 1° gennaio dell’anno in cui compie il 18° anno di età.
Art. 4 Adempimento degli obblighi militari in caso di acquisizione successiva della doppia cittadinanza 1. Fatta riserva di quanto previsto al successivo comma 2, il cittadino di uno dei due Stati che acquista la cittadinanza dell’altro Stato dopo il primo gennaio dell’anno in cui compie il 18° anno di età è sottoposto agli obblighi militari nello Stato in cui ha stabilito la residenza abituale al momento della naturalizzazione, salvo che dichiari entro un anno dall’acquisto dell’altra cittadinanza di voler adempiere detti obblighi nell’altro Stato contraente. Per comprovare la sua residenza abituale, l’interessato deve produrre l’attestazione di residenza prevista dall’articolo 3, comma 4. 2. Se prima della sua naturalizzazione, il doppio cittadino ha già adempiuto ad obblighi militari nello Stato di cui possedeva la cittadinanza o ne è stato esonerato o dispensato, egli è tenuto ad adempiere gli altri eventuali obblighi militari soltanto in questo ultimo Stato ed è considerato aver soddisfatto gli obblighi militari anche nello Stato di cui acquista la cittadinanza per naturalizzazione.
Art. 5 Esenzioni e dispense Per l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente Convenzione: 1. Il doppio cittadino esentato, dispensato o escluso, nei casi previsti dalla legislazione vigente, dal compiere gli obblighi militari nello Stato contraente in cui egli deve compierli in conformità alle norme di cui all’articolo 3, è considerato aver soddisfatto gli obblighi stessi nell’altro Stato; 2. Tuttavia se si sarà avvalso della facoltà d’opzione prevista dall’articolo 3, comma 2 egli potrà beneficiare delle dispense e delle esenzioni dal servizio militare solo se esse sono previste dalla legislazione dei due Stati contraenti.
Art. 6 Certificazione della posizione militare 1. Le Autorità competenti dello Stato alla legislazione del quale i doppi cittadini sono sottoposti, in ragione della residenza o della loro opzione, compilano un certificato conforme al Modello D allegato e lo rimettono agli interessati, a loro domanda, affinché essi possano comprovare la loro posizione nei confronti dell’altro Stato. 2. Il medesimo certificato è rilasciato all’altro Stato qualora questo ne faccia domanda.
Art. 7 Obblighi del militare in congedo Il doppio cittadino è soggetto agli obblighi del militare in congedo, qualora previsti dalla legislazione di uno dei due Stati, unicamente nello Stato in cui ha adempiuto i suoi obblighi militari.
0.141.145.42 Cittadinanza Art. 8 Mobilitazione In caso di mobilitazione, il doppio cittadino può essere chiamato in servizio unicamente dallo Stato in cui ha adempiuto gli obblighi militari.
Art. 9 Cittadinanza Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano in alcun modo lo status giuridico degli interessati per quanto concerne la loro cittadinanza.
Art. 10 Esclusione dai benefici Il doppio cittadino che si sottrae agli obblighi militari nello Stato nel quale è tenuto ad adempierli, è segnalato dalle Autorità competenti di questo Stato a quelle dell’altro Stato ed è escluso dai benefici previsti dalla presente Convenzione.
Art. 11 Disposizioni transitorie 1. I doppi cittadini che anteriormente all’entrata in vigore della presente Convenzione hanno già adempiuto gli obblighi militari in uno dei due Stati saranno considerati aver soddisfatto gli stessi obblighi nell’altro Stato, anche se in quest’ultimo hanno subito denuncia per mancato adempimento degli obblighi militari. 2. I doppi cittadini che hanno iniziato ad adempiere gli obblighi militari in uno dei due Stati, prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione, li termineranno in questo Stato. 3. I doppi cittadini che hanno iniziato ad adempiere gli obblighi militari nei due Stati prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, scegliere con dichiarazione scritta lo Stato nel quale continueranno ad adempiere gli obblighi militari.
Art. 12 Esenzione dalla legalizzazione I certificati plurilingue rilasciati conformemente ai formulari modello A, B, C e D annessi alla presente Convenzione sono esenti da ogni legalizzazione.
Art. 13 Modifica dei formulari modello Modifiche dei formulari modello di cui agli annessi A, B, C e D alla presente Convenzione saranno effettuate mediante scambio di note tra le Autorità competenti dei due Stati.
Art. 14 Cooperazione tra le Autorità Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Ministero della Difesa cooperano in stretta collaborazione ai fini dell’esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione. Essi si comunicheranno le disposizioni della legislazione nazionale, in particolare i motivi di dispensa e di esenzione agli obblighi militari.
Servizio militare dei doppi cittadini. Conv. con l’Italia 0.141.145.42 Art. 15 Soluzione delle controversie Qualsiasi difficoltà o controversia relativa all’interpretazione e all’applicazione della presente Convenzione sarà risolta dai due Stati per la via diplomatica.
Art. 16 Entrata in vigore e denuncia 1. Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all’altra l’adempimento delle procedure richieste dalla propria Costituzione per la conclusione della presente Convenzione, che entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese che segue l’ultima notifica. 2. La presente Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato. Ciascuna delle Parti potrà denunciarla in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data della notifica. 3. Con l’entrata in vigore della presente Convenzione è abrogato l’articolo 4 del Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l’Italia del 22 luglio 18681. In fede di che i Rappresentanti dei due Governi, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Roma, il 26 febbraio 2007, in due originali ciascuno nelle lingue italiana e francese.
Per il Consiglio federale svizzero: Samuel Schmid Per il Governo della Repubblica Italiana: Arturo Paris
RS 0.142.114.541
0.141.145.42 Cittadinanza Formulario/Formulaire/Formular A
(…………………………)1)
Attestazione di residenza/Attestation de résidence/Wohnsitzbestätigung
previsto dall’art. 3 comma 4 della Convenzione del …………………. relativa al servizio militare dei doppi cittadini.
prévue à l’art. 3, al. 4 de la convention du …………………. relative au service militaire des doubles-nationaux.
vorgesehen in Art. 3 Abs. 4 des Abkommens vom …………………. betreffend den Militärdienst der Doppelbürger.
Il Le Das 2)……………………………………………………………………..
attesta che (cognome e nome)
atteste que (nom et prénoms)
bestätigt, dass (Name und Vorname) ……………………………………………………
nato a …………………………………………… il ……………………………………………………….
né à …………………………………………….. le ……………………………………………………….
geboren in ……………………………………….. am ……………………………………………………….
domiciliato in domicilié à wohnhaft in ……………………………………………………………………………
la cui residenza abituale era: avait sa résidence habituelle: seinen ständigen Aufenthalt gehabt hat:
– al 1° gennaio dell’anno di compimento del 18° anno di età:
– le 1er janvier de l’année de ses 18 ans à:
– am 1. Januar des Jahres, in dem er das 18. Altersjahr vollendet in: …………………………………………………………………………………….
– Il giorno della sua naturalizzazione:
– au jour de sa naturalisation à:
– am Tag seiner Einbürgerung in: ……………………………………………………………………..
Servizio militare dei doppi cittadini. Conv. con l’Italia 0.141.145.42
è tenuto ad adempiere gli obblighi militari in 3)…………………., a meno che non dichiari, entro sei mesi dal compimento del 18° anno di età (per i residenti in Italia)/entro la data di compimento del 19° anno di età (per i residenti in Svizzera), conformemente all’art. 3 comma 2 della Convenzione, di voler adempiere gli obblighi militari nell’altro Stato. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 comma 7 della presente Convenzione.
est tenu d’effectuer ses obligations militaires en 3)…………………., à moins qu’il ne déclare, dans les six mois suivant son 18e anniversaire (pour celui qui réside en Italie)/avant d’avoir atteint l’âge de 19 ans (pour celui qui réside en Suisse), conformément à l’art. 3 al. 2 de la convention, vouloir accomplir ses obligations militaires dans l’autre Etat. Sont réservées les dispositions de l’art. 3 al. 7 de la présente convention.
verpflichtet ist, seine militärischen Pflichten in 3)…………………. zu erfüllen, sofern er nicht spätestens innert sechs Monaten nach Erreichen des 18. Altersjahres (mit ständigem Aufenthalt in Italien)/vor Erreichen des 19. Altersjahres (mit ständigem Aufenthalt in der Schweiz) erklärt, seine militärischen Pflichten gestützt auf Art. 3 Abs. 2 des Abkommens im anderen Staat erfüllen zu wollen. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen von Art. 3 Abs. 7 dieses Abkommens.
Ai fini della sua chiamata alle armi è stato iscritto nelle liste di leva.
Il a été inscrit sur les listes de recensement en vue de son appel ultérieur au service.
Er ist zur späteren Einberufung in die Liste der Stellungspflichtigen eingetragen worden.
Luogo Data Lieu Date Ort …………………………………………………, Datum ……………………………………..
4) …………………………………………………………………………..
1) Denominazione ufficiale dell’Autorità che ha rilasciato l’attestazione (in Italia: l’Ufficio leva o il Distretto militare e Capitaneria di Porto; in Svizzera: il Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport).
Désignation officielle de l’autorité ayant établi l’attestation (en Italie: l’Ufficio leva ou il Distretto militare e Capitaneria di Porto; en Suisse: le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports).
Offizielle Bezeichnung der Behörde, die die Bestätigung auszustellen hat (in Italien: l’Ufficio leva oder il Distretto militare e Capitaneria di Porto; in der Schweiz: das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport).
2) Designazione dell’Autorità sopracitata. Désignation de l’autorité susvisée. Bezeichnung der oben genannten Behörde.
3) Italia o Svizzera. Italie ou Suisse. Italien oder Schweiz.
4) Firma e timbro dell’Autorità che ha rilasciato l’attestazione. Signature et timbre de l’autorité ayant établi l’attestation. Unterschrift und Stempel der Behörde, die die Bestätigung ausgestellt hat.
0.141.145.42 Cittadinanza Formulario/Formulaire/Formular B
Dichiarazione d’opzione per i doppi cittadini residenti in Italia o in Svizzera/Déclaration d’option pour les doubles-nationauxrésidant en Italie ou en Suisse/Erklärung über die Wahl fürDoppelbürger mit Wohnsitz in Italien oder in der Schweiz previsto dall’art. 3 commi 2 e 5 della Convenzione del …………………. relativa al servizio militare dei doppi cittadini. prévue à l’art. 3, al. 2 et 5 de la convention du …………………. realtive au service militaire des doubles-nationaux. vorgesehen in Art. 3 Abs. 2 und 5 des Abkommens vom …………………. betreffend den Militärdienst der Doppelbürger.
Il sottoscritto (cognome e nome)
Le soussigné (nom et prénoms)
Der Unterzeichnende (Name und Vorname) ……………………………………………………….
nato a ………………………………………………. il …………………………………………
né à ………………………………………………… le …………………………………………
geboren in …………………………………………… am …………………………………………
la cui residenza abituale è in
ayant sa résidence habituelle en
mit ständigem Aufenthalt in 1)…………………………………………………………………………
iscritto nelle liste di leva, in Italia, di …………………. e, in Svizzera, di …………………., in possesso della cittadinanza italiana e svizzera dichiara di voler adempiere gli obblighi militari in 1) ……………………………………. consapevole di non potersi avvalere dell’eventuale dispensa dal servizio militare quale residente all’estero.
inscrit sur les listes de recensement, en Italie en …………………. et en Suisse en …………………., possédant les nationalités italienne et suisse, déclare vouloir accomplir les obligations militaires en 1) ……………………………………. conscient de ne pas pouvoir se prévaloir d’une éventuelle libération du service militaire accordée aux résidents à l’étranger.
eingetragen in den Listen der Stellungspflichtigen, in Italien in …………………. und in der Schweiz in …………………., im Besitz der italienischen und der schweizerischen Staatsangehörigkeit, erkläre hiermit, die militärischen Pflichten in 1) …………………….. ……………. erfüllen zu wollen, im Bewusstsein, nicht in den Genuss einer allenfalls vorgesehenen Befreiung von den militärischen Pflichten als Auslandaufenthalter gelangen zu können.
Luogo Data Lieu Date Ort …………………………………………………, Datum ……………………………………………..
Servizio militare dei doppi cittadini. Conv. con l’Italia 0.141.145.42
Firma Signature Unterschrift …………………………………………………………………………………………………….
La sottoscritta Autorità 2) ……………………………………., certifica l’esattezza della dichiarazione sopracitata e delle indicazioni in essa contenute. L’autorité soussignée 2) ……………………………………., certifie l’exactitude de la déclaration ci-dessus et des renseignements qu’elle comporte. Die unterzeichnende Behörde 2) ……………………………………. bestätigt hiermit die Richtigkeit der oben stehenden Erklärung und die Genauigkeit der Angaben, die in ihr enthalten sind.
Luogo Data Lieu Date Ort …………………………………………………, Datum ……………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………………………………..
1) Italia o Svizzera. Italie ou Suisse. Italien oder Schweiz.
2) Denominazione ufficiale dell’Autorità che certifica l’esattezza della dichiarazione (in Italia: l’Ufficio leva o il Distretto militare e Capitaneria di Porto; in Svizzera: il Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport). Désignation officielle de l’autorité qui certifie l’exactitude de la déclaration (en Italie: l’Ufficio leva ou il Distretto militare e Capitaneria di Porto; en Suisse: le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports). Offizielle Bezeichnung der Behörde, die die Richtigkeit der Erklärung bestätigt (in Italien: l’Ufficio leva oder il Distretto militare e Capitaneria di Porto; in der Schweiz: das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport).
3) Firma e timbro dell’Autorità che ha certificata l’esattezza della dichiarazione. Signature et timbre de l’autorité ayant certifié l’exactitude de la déclaration. Unterschrift und Stempel der Behörde, die die Richtigkeit der Erklärung bestätigt hat.
Nota/Remarque/Bemerkung:
La presente dichiarazione ha validità solo se nello Stato per il quale è stata esercitata l’opzione esiste il servizio militare effettivo e la chiamata alle armi non è né soppressa né sospesa,oppure se il doppio cittadino dimostra di aver contratto arruolamento volontario nello Stato per il quale ha optato. La présente déclaration n’est valide que si le service militaire existe effectivement et que l’appel sous les drapeaux n’a pas été supprimé ni suspendu dans l’Etat pour lequel l’option a été demandée, à moins que le double national ne démontre avoir contracté un service volontaire dans l’Etat pour lequel il a opté. Die vorliegende Erklärung ist nur gültig, wenn in dem Staat, der gewählt wird, die Pflicht zur Militärdienstleistung besteht und das Aufgebot zum Militärdienst weder sistiert noch aufgehoben ist, oder wenn der Doppelbürger nachweist, dass er sich in dem gewählten Staat für eine freiwillige Dienstleistung verpflichtet hat.
La presente dichiarazione è redatta in tre esemplari, uno per l’interessato ed una per le Autorità competenti di ciascuno die due Stati. La présente déclaration est établie en trois exemplaires: un exemplaire pour l’intéressé et un exemplaire pour l’autorité compétente de chacun des deux Etats. Die vorliegende Erklärung wird in drei Exemplaren ausgestellt: ein Exemplar für den Betroffenen und je ein Exemplar für die zuständige Behörde der beiden Staaten.
0.141.145.42 Cittadinanza Formulario/Formulaire/Formular C
Dichiarazione d’opzione per i doppi cittadini residenti inuno stato terzo/Déclaration d’option pour les doubles-nationauxrésidant dans un Etat tiers/Erklärung über die Wahlfür Doppelbürger mit Wohnsitz in einem Drittstaat
previsto dall’art. 3 commi 3 e 5 della Convenzione del …………………. relativa al servizio militare dei doppi cittadini. prévue à l’art. 3, al. 3 et 5 de la convention du …………………. relative au service militaire des doubles-nationaux. vorgesehen in Art. 3 Abs. 3 und 5 des Abkommens vom …………………. betreffend den Militärdienst der Doppelbürger.
Il sottoscritto (cognome e nome) Le soussigné (nom et prénoms) Der Unterzeichnende (Name und Vorname) ……………………………………………………….
nato a ……………………………………………….il …………………………………………………………. né à …………………………………………………le …………………………………………………………. geboren in ……………………………………….. …am ………………………………………………………….
la cui residenza abituale è in ayant sa résidence habituelle en mit ständigem Aufenthalt in 1)……………………………………………………………………………
iscritto nelle liste di leva, in Italia, di …………………. e, in Svizzera, di ………………….,in possesso delle cittadinanze italiana e svizzera dichiara di voler adempiere gli obblighi militari in 1) ……………………………………. consapevole di non potersi avvalere dell’eventuale dispensa dal servizio militare quale residente all’estero. inscrit sur les listes de recensement, en Italie en …………………. et en Suisse en …………………., possédant les nationalités italienne et suisse, déclare vouloir accomplir les obligations militaires en 1) ……………………………………. conscient de ne pas pouvoir se prévaloir d’une éventuelle libération du service militaire accordée aux résidents à l’étranger. eingetragen in den Listen der Stellungspflichtigen, in Italien in …………………. und in der Schweiz in …………………., im Besitz der italienischen und der schweizerischen Staatsangehörigkeit, erkläre hiermit, die militärischen Pflichten in 1) …………………….. …………….. erfüllen zu wollen, im Bewusstsein, nicht in den Genuss einer allenfalls vorgesehenen Befreiung von den militärischen Pflichten als Auslandaufenthalter gelangen zu können.
Luogo Data Lieu Date Ort …………………………………………………, Datum ……………………………………………..
Servizio militare dei doppi cittadini. Conv. con l’Italia 0.141.145.42
Firma Signature Unterschrift …………………………………………………………………………………………………….
La sottoscritta Autorità 2) ……………………………………., certifica l’esattezza della dichiarazione sopracitata e delle indicazioni in essa contenute. L’autorité soussignée 2) ……………………………………., certifie l’exactitude de la déclaration ci-dessus et des renseignements qu’elle comporte. Die unterzeichnende Behörde 2) ……………………………………. bestätigt hiermit die Richtigkeit der oben stehenden Erklärung und die Genauigkeit der Angaben, die in ihr enthalten sind.
Luogo Data Lieu Date Ort …………………………………………………, Datum ……………………………………………..
3) …………………………………………………………………………………………………………………..
1) Italia o Svizzera. Italie ou Suisse. Italien oder Schweiz.
2) Denominazione ufficiale dell’Autorità che certifica l’esattezza della dichiarazione (la Rappresentanza diplomatica o l’Ufficio consolare competente dello Stato per il quale il dichiarante ha optato). Désignation officielle de l’autorité qui certifie l’exactitude de la déclaration (la représentation diplomatique ou consulaire compétente de l’Etat pour lequel le déclarant a opté). Offizielle Bezeichnung der Behörde, die die Richtigkeit der Erklärung bestätigt(die zuständige diplomatische oder konsularische Vertretung des Staates, den der Wahlberechtigte gewählt hat).
3) Firma e timbro dell’Autorità che ha certificata l’esattezza della dichiarazione. Signature et timbre de l’autorité ayant certifié l’exactitude de la déclaration. Unterschrift und Stempel der Behörde, die die Richtigkeit der Erklärung bestätigt hat.
Nota/Remarque/Bemerkung:
La presente dichiarazione ha validità solo se nello Stato per il quale è stata esercitata l’opzione esiste il servizio militare effettivo e la chiamata alle armi non è né soppressa né sospesa, oppure se il doppio cittadino dimostra di aver contratto arruolamento volontario nello Stato per il quale ha optato. La présente déclaration n’est valide que si le service militaire existe effectivement et que l’appel sous les drapeaux n’a pas été supprimé ni suspendu dans l’Etat pour lequel l’option a été demandée, à moins que le double national ne démontre avoir contracté un service volontaire dans l’Etat pour lequel il a opté. Die vorliegende Erklärung ist nur gültig, wenn in dem Staat, der gewählt wird, die Pflicht zur Militärdienstleistung besteht und das Aufgebot zum Militärdienst weder sistiert noch aufgehoben ist, oder wenn der Doppelbürger nachweist, dass er sich in dem gewählten Staat für eine freiwillige Dienstleistung verpflichtet hat.
La presente dichiarazione è redatta in tre esemplari, uno per l’interessato ed una per le Autorità competenti di ciascuno die due Stati. La présente déclaration est établie en trois exemplaires: un exemplaire pour l’intéressé et un exemplaire pour l’autorité compétente de chacun des deux Etats. Die vorliegende Erklärung wird in drei Exemplaren ausgestellt: ein Exemplar für den Betroffenen und je ein Exemplar für die zuständige Behörde der beiden Staaten.
0.141.145.42 Cittadinanza Formulario/Formulaire/Formular D
Certificato sulla posizione militare Certificat de situation militaire Bescheinigung über den militärischen Status
previsto dall’art. 6 della Convenzione del …………………. relativa al servizio militare dei doppi cittadini.
prévue à l’art. 6 de la convention du …………………. relative au service militaire des doubles-nationaux.
vorgesehen in Art. 6 des Abkommens vom …………………. betreffend den Militärdienst der Doppelbürger.
Il Le Das 1)………………………………………………………………………………
certifica che (cognome e nome)
certifie que (nom et prénoms)
bescheinigt, dass (Name und Vorname) ……………………………………………………………..
nato a ………………………………………………. il ……………………………………
né à ………………………………………………… le ……………………………………
geboren in …………………………………………… am ……………………………………
in possesso delle cittadinanze italiana e svizzera possédant les nationalités italienne et suisse im Besitz der italienischen und der schweizerischen Staatsangehörigkeit
– avendo la sua residenza abituale in
– ayant sa résidence habituelle en
– mit ständigem Aufenthalt in 2) ……………………………………………………………………….
– avendo optato di compiere gli obblighi militari in
– ayant opté pour accomplir les obligations militaires en
– mit Erklärung zur Erfüllung der militärischen Pflichten in 2) ……………………………..
– avendo la sua residenza abituale in uno Stato terzo e avendo optato di adempiere gli obblighi militari in 2) ………………………………………
– ayant sa résidence habituelle dans un Etat tiers et ayant opté pour accomplir les obligations militaires en 2) …………………………………….
– mit ständigem Wohnsitz in einem Drittstaat und Erklärung zur Erfüllung der militärischen Pflichten in 2) ………………………………………….
Servizio militare dei doppi cittadini. Conv. con l’Italia 0.141.145.42
è tenuto ad adempiere gli obblighi militari in
est tenu d’effectuer ses obligations militaires en
ist zur Erfüllung seiner militärischen Pflichten verpflichtet in 2) …………………………….
e si trova alla posizione militare seguente: 3) et se trouve dans la situation militaire suivante: 3) und hat folgenden militärischen Status: 3)
– È stato iscritto nelle liste di leva del Comune di …………………. e nei ruoli matricolari del Distretto militare di ……………………………………..
– A été inscrit sur les listes de recensement de la commune de …………………. et dans le contrôle matricule de l’arrondissement militaire de …………………………………
– Ist eingetragen worden auf die Listen der Stellungspflichtigen der Gemeinde …………………. und in die Stammkontrolle des Kreiskommandos …………………………………..
– È titolare di un brevetto di preparazione militare rilasciato il …………………………….
– Est titulaire d’un brevet de préparation militaire établit le ……………………………….
– Ist Inhaber einer Urkunde über eine militärische Vorbereitung, ausgestellt am …………………
– È stato incorporato il ………………………………………………………………….
– A été incorporé le ……………………………………………………………………..
– Wurde eingeteilt am …………………………………………………………………….
– È stato esentato a causa della sua inattitudine fisica
– A été exempté en raison de son inaptitude physique
– Wurde befreit wegen physischer Untauglichkeit
– È stato esonerato o dispensato dagli obblighi militari per il seguente motivo
– A été exempté ou dispensé des obligations militaires pour la raison suivante
– Wurde aus folgendem Grund von seinen militärischen Pflichten befreit oder dispensiert …………………………………………………………………………………………
– Ha contratto un arruolamento volontario nelle Forze Armate in
– A signé un engagement volontaire dans les forces armée en
– Hat sich freiwillig verpflichtet zum Dienst in den Streitkräften in 2) ………………………………………………………………………………………………………
– Ha assolto effettivamente gli obblighi militari ai quali era sottoposto in
– A accomplit effectivement les obligations militaires auquelles il était soumis en
– Hat die militärischen Pflichten, denen er unterstellt war, erfüllt in 2) …………………………………………………………………………………………………….
– Non è tenuto ad adempiere gli obblighi militari, a seguito della sospensione/soppressione del servizio militare obbligatorio
– N’est pas astreint aux obligations militaires en raison de la suspension/suppression du service militaire obligatoire
– Hat wegen Aufschiebung oder Aufhebung der allgemeinen Militärdienstpflicht keine militärischen Pflichten zu erfüllen
0.141.145.42 Cittadinanza Luogo Data Lieu Date Ort ………………………………….., Datum …………………………………………….
4) ……………………………………………………………………………………
1) Denominazione ufficiale dell’Autorità che ha rilasciato il certificato (in Italia: l’Ufficio leva o il Distretto militare e Capitaneria di Porto; in Svizzera: il Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport). Désignation officielle de l’autorité qui a établit le certificat (en Italie: l’Ufficio leva ou il Distretto militare e Capitaneria di Porto; en Suisse: le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports). Offizielle Bezeichnung der Behörde, die die Bescheinigung ausgestellt hat (in Italien: l’Ufficio leva oder il Distretto militare e Capitaneria di Porto; in der Schweiz: das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport).
2) Italia o Svizzera. Italie ou Suisse. Italien oder Schweiz.
3) Cancellare le menzioni inutili; completare le altre se necessario. Biffer les mentions inutiles; compléter les autres si nécessaire. Nichtzutreffendes streichen; Zutreffendes allenfalls ergänzen.
4) Firma e timbro dell’Autorità che ha rilasciato il certificato. Signature et timbre de l’autorité ayant établi le certificat. Unterschrift und Stempel der Behörde, die die Bescheinigung ausgestellt hat.