L’articolo 59 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101) stabilisce che “gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare” e che “per le donne il servizio militare è volontario”. Conformemente all’articolo 40 della Costituzione federale, “la Confederazione emana prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeri all’estero, in particolare … sull’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare”. Gli Svizzeri all’estero e gli Svizzeri con doppia cittadinanza domiciliati all’estero sono, in principio, soggetti all’ordinamento giuridico del rispettivo Stato di domicilio, mentre i cittadini con la doppia cittadinanza domiciliati in Svizzera sono soggetti all’ordinamento giuridico svizzero. Un cittadino con la doppia cittadinanza domiciliato in Svizzera e che, come ogni altro Svizzero, gode dei diritti civili in questo Paese, in principio, deve anche adempiere ai propri obblighi militari in Svizzera; tale circostanza ha valore anche se nell’altro Stato, di cui possiede la cittadinanza, non vi è più l’obbligo di prestare servizio militare. Un cittadino con la doppia cittadinanza non ha automaticamente la libera scelta se e in quale Paese prestare servizio. È tuttavia fatta salva l’applicazione di convenzioni internazionali.
Secondo l’articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (RS 510.10), in tempo di pace gli Svizzeri all’estero sono esentati dal reclutamento e dall’obbligo di prestare servizio militare. Tale articolo ammette tuttavia la possibilità di un reclutamento volontario. L’articolo 5 concede al Consiglio federale la facoltà di stipulare accordi con altri Stati sul reciproco riconoscimento dell’adempimento dell’obbligo militare da parte di persone con doppia cittadinanza.
Sulla base di queste disposizioni legali, da un lato, è stata emanata l’ordinanza del 24 settembre 2004 sull’obbligo di prestare servizio militare degli Svizzeri all’estero e delle persone con doppia cittadinanza (OMSEDC; RS 511.13) e, dall’altro, sono state concluse apposite convenzioni con Austria, Argentina, Colombia, Stati Uniti d’America, Francia, Italia e Germania (quest’ultima non ha però ancora ratificato la convenzione).
Alcune disposizioni dell’OMSEDC non sono nuove, per esempio la condizione che chi intende prestare servizio militare volontario in Svizzera non può possedere anche la cittadinanza dello Stato di domicilio (eccetto nel caso in cui tra i due Stati sia stata conclusa una convenzione che preveda il contrario). È pertanto corretto che i cittadini con la doppia cittadinanza domiciliati all’estero possono prestare servizio militare volontario in Svizzera soltanto se è stata conclusa una corrispondente convenzione con lo Stato di domicilio. Questa disposizione ha lo scopo di proteggere i cittadini con la doppia cittadinanza dalle conseguenze di una situazione che per le autorità dell’altro Stato di cui possiedono la cittadinanza e nel quale sono domiciliati configura un reato. Il motivo risiede nel fatto che ogni Stato di domicilio può trattare i cittadini con la doppia cittadinanza come se fossero esclusivamente suoi cittadini. I cittadini con la doppia cittadinanza possono quindi essere chiamati in servizio soltanto se non sono domiciliati nella loro seconda patria, ma in uno Stato terzo.
Vi sono numerosi casi particolari che si fondano sulle convenzioni internazionali concluse dal Consiglio federale. Gli Svizzeri che hanno anche la cittadinanza austriaca o francese prestano servizio nello Stato in cui hanno il loro domicilio permanente il 1° gennaio dell’anno in cui compiono 18 anni. Essi possono tuttavia scegliere di prestare servizio nell’altro Paese (vale a dire in Svizzera nel caso di domicilio all’estero) se lo richiedono prima di aver compiuto i 19 anni.
Gli Svizzeri che possiedono anche la cittadinanza italiana prestano servizio soltanto nello Stato in cui hanno il loro domicilio permanente il 1° gennaio dell’anno in cui compiono 18 anni. Possono scegliere anche l’altro Stato (ossia la Svizzera nel caso di domicilio all’estero) se possono effettivamente prestarvi servizio.
I costi del viaggio per recarsi al reclutamento e per il ritorno a casa dopo la conclusione della scuola reclute sono assunti dalla Confederazione. Tuttavia, se lo Svizzero all’estero desidera rientrare al suo domicilio prima di entrare in servizio alla scuola reclute, tali spese di viaggio supplementari non gli vengono rimborsate. Se, tra il reclutamento e l’inizio della scuola reclute rimane in Svizzera, deve organizzare e pagare personalmente l’alloggio e il vitto.
Schweizerarmee – Il reclutamento – chi, come, dove, cosa?.
Schweizerarmee – Le donne nell’esercito.
Breviario – L’esercito in breve
Il reclutamento – Esercito, servizio civile e protezione civile, edizione 2013
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In Svizzera l’obbligo generale di prestare servizio militare va mantenuto. Garantisce un esercito solidamente radicato nella società e dal profilo della politica istituzionale è parte integrante dell’autoconsapevolezza della Svizzera. Questo è stato ribadito dal Consiglio federale nel suo messaggio concernente l’iniziativa popolare «Sì all’abolizione del servizio militare obbligatorio». Il Consiglio federale è contrario all’abolizione dell’obbligo di prestare servizio militare ed ha raccomandato di respingere l’iniziativa senza controprogetto.
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L’esercito dispone di meno soldati: al 1° marzo 2012 ammontava a 186.143 militari. Questi i dati che emergono dal Censimento dell’esercito 2012.
Censimento dell’esercito 2013
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Nel quadro dell’ulteriore sviluppo dell’esercito svizzero, il DDPS, Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, comunica che a partire dal 2017 s’intende ridurre la durata dei Corsi di ripetizione da tre a due settimane.
Per questo motivo, il capo dell’esercito, comandante di corpo André Blattmann, ha deciso di far svolgere, nel primo semestre del 2014, servizi di tale nuova durata a due battaglioni.
Uno degli elementi principali dell’ulteriore sviluppo dell’esercito (USEs) è quello di adattare il sistema di milizia alle condizioni e alle esigenze del contesto sociale ed economico. Per questa ragione sono stati ritenuti necessari gli adeguamenti nella durata dei corsi di ripetizione (CR).
In futuro la maggior parte dei soldati svolgerà sei Corsi di Ripetizione della durata di 13 giorni ciascuno.
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