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Il contrassegno per la circolazione sulle autostrade svizzere, valido dal 1° dicembre 2015 al 31 gennaio 2016, può essere acquistato come sempre presso i distributori di carburante, i garage nonché gli sportelli degli uffici postali, doganali e della circolazione stradale.
2015
I conducenti sono pregati di staccare dal parabrezza i contrassegni scaduti affinché non ostacolino la visibilità. Il contrassegno è valido solo se viene incollato direttamente sul veicolo nel punto prescritto senza impiegare altri materiali.

Per quanto riguarda gli autoveicoli, esso va fissato sul lato interno del parabrezza, mentre nel caso di rimorchi e motoveicoli su una parte facilmente accessibile e non intercambiabile.

Il contrassegno è valido solo per il veicolo su cui è stato apposto.

È vietato rimuoverlo e poi riattaccarlo sullo stesso o su un altro veicolo. Per quanto concerne i veicoli con rimorchio devono essere muniti ciascuno di un contrassegno. Le infrazioni sono sanzionate con una multa di 200 franchi.

Chi manipola o falsifica il contrassegno in qualsiasi modo oppure ne impiega uno manipolato o falsificato è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 245 del Codice penale svizzero). Sono considerate manipolazioni sia il riutilizzo sia il fissaggio del contrassegno con materiali diversi da quello originale.