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Interessante commento del quotidiano giuridico dello Studio Cataldi, sulla modalità per distinguere, con estrema chiarezza, i tratti differenziali del “danno da mobbing” con il “danno da demansionamento” che ci viene fornito dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato del 12 gennaio 2015.
mobbing
I tratti differenziali delle due fattispecie sono rappresentati nel danno da mobbing con un disegno preordinato alla vessazione e alla prevaricazione nei confronti del dipendente, mentre il danno da demansionamento, o dequalificazione che non si sovrappone al danno da mobbing ma se ne distingue nettamente, può avere inizio con un’assegnazione a mansioni inferiori rispetto a quelle contrattualmente pattuite oltre all’ignorare di fatto la qualità e quantità inerenti all’esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento stesso, all’esito finale ed alla finalizzazione della dequalificazione.