Nella sua seduta del 28 maggio 2025, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l’iniziativa popolare «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali». Raccomanda di respingere l’iniziativa popolare e propone un controprogetto indiretto con il quale intende vietare l’importazione, il transito e il commercio di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali. Il divieto sarà sancito nella legge federale sulla protezione degli animali.
L’iniziativa popolare «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)» prevede di iscrivere nella Costituzione federale il divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali e chiede che sia vietata l’importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi di produzione non ammessi in Svizzera.
Il Consiglio federale raccomanda di respingerla. A suo avviso l’iniziativa risulta problematica sotto il profilo del diritto commerciale, poiché il divieto di importazione previsto non poggia su norme internazionali. Non è in particolare compatibile con gli obblighi assunti dalla Svizzera nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e con gli accordi con l’UE (accordo agricolo e accordo di libero scambio del 1972). Inoltre, la Costituzione federale non costituisce il livello normativo appropriato per un divieto di importazione, che andrebbe piuttosto iscritto in una legge.
Per dare seguito a questa importante questione e promuovere la protezione degli animali, il Consiglio federale ha deciso di contrapporre all’Iniziativa pellicce un controprogetto indiretto che prevede di introdurre nella legge federale sulla protezione degli animali il divieto sia dell’importazione sia del commercio di pellicce ottenute infliggendo sofferenze agli animali. Sancendo per legge il divieto di commercio all’interno della Svizzera, il controprogetto fa un passo avanti rispetto all’iniziativa popolare, che prevede soltanto il divieto di importazione. La nozione di «sofferenze inflitte agli animali» impiegata nel controprogetto si basa sui principi guida dell’Organizzazione mondiale della sanità animale. Sono rispettose degli animali, per esempio, condizioni di detenzione che consentono loro di comportarsi in modo consono alla loro specie e senza subire sofferenze, lesioni o dolore.
In futuro, le pelliccerie, i negozi di abbigliamento e i rivenditori online svizzeri dovranno, al momento dell’acquisto di prodotti di pellicceria, chiarire il relativo metodo di produzione e fornire la prova che tale metodo non abbia inflitto sofferenze agli animali. Le pellicce e i prodotti di pellicceria importati e commercializzati illegalmente saranno ritirati dal mercato e le persone responsabili perseguite penalmente.
Poiché l’introduzione tempestiva di un divieto di importazione di pellicce ottenute infliggendo sofferenze agli animali riveste grande importanza per il Consiglio federale, nella sua seduta del 28 maggio 2025 ha già emanato un divieto di importazione a livello di ordinanza che entrerà in vigore il 1° luglio 2025 con un periodo transitorio di due anni.
fonte: Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
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