Riconoscimento del titolo di studio in Italia ed in Svizzera

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Legge 30 luglio 1998, n. 294

“Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l’ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 1998 – Supplemento Ordinario n. 140

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Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l’ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione é data allo Scambio di lettere di cui all’articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore al momento del perfezionamento delle notifiche con cui le Parti si comunicano l’avvenuto espletamento delle procedure previste dalle legislazioni nazionali.

Art. 3.

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni per l’anno 1998, in lire 3 milioni per l’anno 1999 ed in lire 15 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere in conformità a quanto dalle stesse disposto.

1. Ai soli fini dell’immatricolazione alle Università e ai Politecnici svizzeri sono equiparati alla maturità svizzera, i diplomi di maturità rilasciati dagli Istituti secondari di secondo grado riconosciuti dallo Stato italiano di cui all’elenco allegato.

2. Ai soli fini dell’immatricolazione alle Università, Politecnici e Istituti di Istruzione Superiore italiani, i diplomi finali rilasciati dalle competenti autorità cantonali o federali conseguiti in base ad esame di maturità dagli allievi delle Scuole svizzere di cui all’elenco allegato sono equiparati ai diplomi finali italiani dell’istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 potranno essere estesi ad altre istituzioni scolastiche italiane funzionanti in Svizzera e svizzere funzionanti in Italia.

Allegato al comma 1

1. Liceo Linguistico Moderno, Basilea

2. Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Istituto Tecnico Commerciale «Vilfredo Pareto», Losanna

3. Liceo Scientifico sperimentale «Leonardo da Vinci», Lugano

4. Liceo Scientifico con sperimentazione linguistica, Istituto Tecnico Commerciale «Istituto sul Rosenberg», San Gallo

5. Liceo Tecnico per il Turismo «Scalabrini Gmur», San Gallo
(OSTSTRASSE 11A CH 9000 – Tel: + 41 71 2451360 – Fax: + 41 71 2440939. storia: Missione Cattolica Italiana Rorschach

6. Liceo Scientifico «Istituto Internazionale Montana» del Zugerberg, Zugo

7. Liceo Linguistico «Pier Martire Vermigli», Zurigo

Allegato al comma 2

1. Scuola Svizzera, Milano

2. Scuola Svizzera, Roma

Öffentliche Volksschulen im Kanton St.Gallen