domande sul grande tema della “Salute?”: scrivete il vostro quesito ed inviatelo a “Circolo Svizzero – domande per i professionisti di Helvetia Salus, rubrica Salute – via Marcello Malpighi, n. 14 – 00161 Roma oppure a circolo@romeswiss.net”.
Sono una cittadina svizzera e vengo spesso in vacanza in Italia, purtroppo ho un handicap fisico per cui usufruisco del permesso handicappati. Durante il mio ultimo soggiorno a Roma, in cui avevo il mio albergo al centro posto in zona a traffico limitato mi è stata contestata una contravvenzione perché circolavo in un’area a traffico limitato per raggiungere tra l’altro l’albergo dove alloggiavo, mi era stato detto che potevo transitare in quanto il mio permesso rilasciatomi a seguito della mia menomazione fisica era valido. Recatami dai vigili mi hanno negato tale possibilità dicendomi che dovevo pagare l’ammenda e replicandomi che in quell’area il Comune aveva imposto il limite di traffico anche ai disabili muniti di tagliando. Ora vi chiedo, da quale parte sta la ragione?
M.G: (Zh)
Gentile lettrice,
la ringraziamo del suo quesito che ci da modo di affrontare un tema che anche se per molti può essere quotidiano, rientra comunque nel grande capitolo della “Salute”.
Sicuramente una questione burocratica in un soggetto che già di per se affronta una disabilità sicuramente aumenta lo stress, non solo psicologico.
Il riferimento legislativo esatto da prendere in considerazione è l’articolo 11 del DPR 503 del 24 luglio del 1996 e cioè il “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.”. L’articolo in questione riguarda appunto la circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili. L’articolo 11 è composto da sei commi. Qui ci interessano in particolare il primo, il terzo e il quarto.
Il terzo e il quarto comma ammettono la circolazione dei veicoli al servizio di disabili con contrassegno, anche in aree a traffico limitato o in zone pedonali nel caso in cui sia già ammessa la circolazione anche di una sola tipologia di veicoli destinati al trasporto di pubblica utilità. Il quarto comma, più in particolare, ammette anche la possibilità di circolare nelle corsie preferenziali utilizzate dai mezzi pubblici o dai taxi.
Entrambi i commi non prevedono alcun intervento regolamentare da parte dei Comuni (autorità competenti), pertanto le disposizioni sono vigenti in tutta Italia. Tuttavia i Comuni, per motivi di sicurezza o opportunità, possono comunque limitare il traffico segnalandolo però con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
Torniamo ora al comma 1 che è stato pensato per quei casi in cui – per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare – il traffico e la sosta siano stati temporaneamente o permanentemente inibiti. Facciamo qualche esempio: tassi di inquinamento elevati e conseguente blocco del traffico, manifestazioni pubbliche, eventi particolari (es. G8 a Genova).
In questi casi, la norma consente alle autorità che hanno stabilito questi limiti, di prevedere delle eccezioni per i veicoli al servizio di titolari di contrassegno speciale. Per fare un esempio, nell’autunno e nella primavera scorsa molte città italiane avevano aderito alla nota iniziativa “Domeniche senza auto”. È un esempio di limitazione del traffico che viene adottata con ordinanza del sindaco pubblicizzata nei modi più svariati. Molte città – fra cui Roma – nell’ordinanza avevano previsto un’eccezione per i veicoli al servizio dei disabili.
Esempio di segno contrario. Alcuni città – fra cui Firenze – prevedono a rotazione il lavaggio delle strade. In quelle ore è vietata la sosta a tutti i veicoli, nessuno escluso.
Per cui, in sintesi, il comma 1, prevede che le specifiche eccezioni debbano essere adottate nell’ordinanza di limitazione del traffico e della sosta. I Comuni possono legittimamente stabilire se e come prevedere eccezioni. I commi 3 e 4 invece impongono una delibera di segno contrario, cioè la limitazione alla circolazione dei disabili deve essere specificamente adottata e segnalata. In caso contrario i veicoli muniti di contrassegno possono circolare nelle zone a traffico limitato e nelle strade in cui è già ammessa la circolazione anche di una sola categoria di veicoli (es. taxi, tram, ecc.).
Helvetia Salus