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Continua il proliferare dei parcheggi a pagamento in tutte le città italiane, soprattutto nei centri più grandi sfiorano il paradosso,
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Stando ai dati oltre l’80% delle strisce blu presenti sul territorio nazionale non sono regolari, nonché l’elevazione di multe illegittime, complessivamente, per milioni e milioni di euro.

Questo è quanto descrive lo Studio Cataldi, quotidiano giuridico nell’articolo Parcheggi: aree a pagamento e gratuite devono essere equamente distribuite, altrimenti la multa è illegittima. Il punto della giurisprudenza.

Le difficoltà scoraggiano l’utente, se non adeguatamente assistiti, di proporre il ricorso per far valere le proprie istanze impugnando il verbale di contravvenzione davanti al prefetto entro sessanta giorni dalla data della contestazione immediata o della notifica del verbale e dalla onerosità avanti al giudice di pace entro trenta giorni dalla data della contestazione immediata o della notifica del verbale ovvero al rigetto da parte del Prefetto del luogo in cui si è verificata la presunta infrazione per chiederne l’annullamento, dimostrando l’illegittimità della multa elevata.

Infatti, secondo il principio consolidato in tema di violazioni del codice della strada, l’onere della prova è del trasgressore che proponga, avverso l’atto di accertamento della contravvenzione di sosta in zona di parcheggio a pagamento senza esposizione del relativo tagliando, opposizione fondata sulla asserita illegittimità dell’ordinanza comunale istitutiva del parcheggio a pagamento.

Dedurre e dimostrare le ragioni di tale illegittimità, quindi, della sussistenza delle condizioni per l’esercizio del potere di disapplicazione del giudice ordinario, non é onere dell’amministrazione provare la legittimità del relativo provvedimento, che adottato ai sensi dell’art. 7 codice della strada, si presume conforme a legge (Cass. n. 6005/2006; n. 1406/2004; n. 23306/2004).

Ai fini dell’adempimento dell’onere probatorio, in ordine alla censura di mancata osservanza del requisito di legittimità costituito dalla messa a disposizione nelle immediate vicinanze di un’area di parcheggio libero, il ricorrente dovrà produrre in giudizio, gli “atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria”, ovvero l’ordinanza comunale indicante gli spazi che l’ente ha riservato sia ai parcheggi liberi (le c.d. strisce bianche) sia a quelli a pagamento, non essendo sufficiente il richiamo ai corretti principi di carattere generale, per consentire al giudice di valutare la configurabilità del vizio lamentato, né la produzione della mera “documentazione fotografica” (Cass. n. 14980/2013).