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Dal 1° maggio 2015 entra in vigore la legge federale sulla competenza del Consiglio federale di concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata (che non comportano nuovi obblighi per la Svizzera né una rinuncia a diritti esistenti) e sull’applicazione provvisoria dei trattati internazionali.
Trattati internazionali
Per tutelare importanti interessi della Svizzera ed in casi urgenti, il Consiglio federale può applicare provvisoriamente trattati internazionali prima che siano approvati dal Parlamento.

Tuttavia, deve prima consultare le competenti commissioni parlamentari e sottoporre al Parlamento un messaggio entro i sei mesi successivi. Se entrambe le commissioni competenti sono contrarie all’applicazione provvisoria, il Consiglio federale deve rinunciarvi.

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