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Ad un anno dal quel 15 gennaio 2015 ove la Banca nazionale svizzera aveva annunciato che non avrebbe più mantenuto il tasso di cambio minimo di 1.20 franchi svizzeri per 1 euro, il franco svizzero si è fortemente rivalutato rispetto all’euro, a scapito delle imprese esportatrici e dei loro fornitori che stanno accusando perdite di lavoro e di ricavi. Nella direttiva del 27 gennaio 2015 la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) aveva reso noto che questa fluttuazione del corso di cambio è da considerarsi eccezionale e, pertanto, legittima il versamento dell’indennità per lavoro ridotto.
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Il Consiglio federale nella sua seduta del 13 gennaio 2016 ha allungato da 12 a 18 mesi la durata massima per beneficiare dell’indennità per lavoro ridotto che rimarrà in vigore fino al 31 luglio 2017.

Fino a fine gennaio 2016 le aziende potevano chiedere l’indennità per lavoro ridotto per 12 mesi al massimo sull’arco di due anni. Dal 1° febbraio 2016 la durata massima salirà a 18 mesi, dando così più tempo alle imprese per adeguarsi alla nuova situazione ed eventualmente espandersi su nuovi mercati.

Nel 2016 il tasso di disoccupazione dovrebbe attestarsi al 3,6 per cento in media, ossia ben al di sopra della media svizzera pronosticata sul lungo termine. Quando l’economia vive tempi difficili, il lavoro ridotto è un mezzo efficace per evitare licenziamenti precipitosi.

Per evitare una crescita della disoccupazione, il Consiglio federale ha deciso di prorogare la durata di percezione dell’indennità per lavoro ridotto e di diminuire il periodo di attesa, da due o tre giorni a un giorno soltanto.