Nella seduta del 30 aprile 2025 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente diverse modifiche della legge federale sui diritti politici (LDP) e ha posto in vigore al 1° luglio 2027 una modifica dell’ordinanza sui diritti politici (ODP). Le modifiche di legge riguardano tra l’altro lo svolgimento delle votazioni popolari federali, l’iter giurisdizionale per i ricorsi sulle elezioni e votazioni nonché l’istituzione di una base legale per le prove di raccolta elettronica delle firme (e-collecting).
La LDP è una base stabile per la garanzia e l’esercizio dei diritti politici, ma le richieste avanzate attraverso alcuni interventi parlamentari e le condizioni quadro parzialmente mutate evidenziano la necessità di procedere ad alcune modifiche puntuali. La revisione parziale della LDP comprende tra l’altro le seguenti modifiche:
Il Consiglio federale va espressamente autorizzato a differire o annullare una votazione popolare già indetta. Può tuttavia procedere in questo senso a condizioni restrittive, ossia soltanto se si è verificato o incombe la minaccia che si verifichi un grave turbamento dell’espressione del voto, dello spoglio o della formazione della volontà degli aventi diritto di voto.
La norma riguardante il voto degli aventi diritto di voto disabili va completata e adeguata. Per le votazioni federali l’espressione del voto deve in futuro essere concepita in modo tale da agevolare gli aventi diritto di voto non vedenti o ipovedenti nel votare autonomamente, nel rispetto del segreto del voto. A tale scopo la Confederazione adatterà il formato delle schede e metterà a disposizione apposite mascherine per la loro compilazione.
I governi cantonali devono rimanere la prima giurisdizione per i ricorsi sulle elezioni e votazioni federali. Tuttavia, se vengono censurate irregolarità che hanno presumibilmente ripercussioni in più Cantoni o che sono state causate da un’autorità amministrativa della Confederazione, in futuro sarà possibile depositare i ricorsi direttamente presso il Tribunale federale.
È previsto un nuovo disciplinamento dell’impiego di mezzi tecnici per accertare i risultati. In futuro dovrà essere svolto per legge un controllo della plausibilità dei risultati ottenuti con la registrazione e il conteggio elettronici delle schede di voto (il cosiddetto e-counting). In questo modo il Consiglio federale attua una raccomandazione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale.
Nella LDP viene inserita una base legale per consentire a titolo sperimentale la raccolta elettronica delle firme (e-collecting). Le prove saranno possibili per i referendum facoltativi, per le iniziative popolari e per le proposte di candidatura alle elezioni del Consiglio nazionale.
In futuro i membri di un comitato d’iniziativa dovranno indicare il loro domicilio e anno di nascita invece del loro indirizzo. Le informazioni continueranno a dover essere riportate sulle liste delle firme e saranno pubblicate nel Foglio federale.
La revisione parziale dell’ODP modifica le norme secondo cui sono fissate le date delle votazioni popolari federali nel primo e secondo trimestre. L’obiettivo è evitare che la prima data dell’anno cada molto presto. In futuro la prima votazione non si terrà prima del 22 febbraio e nella maggior parte dei casi si svolgerà a marzo. Viene inoltre eliminata la data di fine novembre degli anni in cui viene rinnovato il Consiglio nazionale, finora mai utilizzata per le votazioni.
Fonte: Il Consiglio federale svizzero
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