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Lo scorso 6 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce la formula dei condhotel.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2018 è stato pubblicato in netto anticipo rispetto ai tempi previsti e stabilisce il regolamento delle condizioni di esercizio dei condhotel.

Questa innovazione nasce, come riportato nella Gazzetta Ufficiale, “al fine di diversificare l’offerta turistica, nonché di favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti sul territorio nazionale, il presente decreto definisce le condizioni di esercizio dei condhotel e indica i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale.”

La formula del condhotel, un ibrido tra condominio ed albergo, prevede che il proprietario di un albergo possa vendere una porzione della sua struttura alberghiera, fino ad un massimo del 40%, suddividendola in stanze con cucina e bagno in modo che l’ospite, diventato a sua volta proprietario, sia indipendente ed autonomo. L’acquirente potrà utilizzare la camera acquistata per i propri bisogni, ad esempio per trascorrervi la villeggiatura, e darla in affitto nei periodi di non utilizzo affidando l’incarico al gestore della struttura alberghiera e dividendo con lui i guadagni.

Il decreto stabilisce le condizioni necessarie per l’esercizio quali, ad esempio: la presenza di “almeno sette camere, al netto delle unità abitative ad uso residenziale”, la presenza di una portineria unica per tutti i fruitori del condhotel con la possibilità di prevedere un ingresso separato per dipendenti e fornitori o la gestione unitaria ed integrata dei servizi e delle strutture ricettive e abitative. Per “gestione unitaria” il decreto intende:”attivita’ concernente la fornitura di alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, riferibile ad un condhotel”.

Inoltre si stabilisce che in determinati casi per “interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative ad uso residenziale, ove sia necessaria una variante urbanistica le Regioni possono prevedere, con norme regionali di attuazione, modalità semplificate per l’approvazione di varianti agli strumenti urbanistici da parte dei Comuni”.