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Il trasferimento di immobili in Svizzera nei casi di successioni internazionali deve essere disciplinato in modo più chiaro e uniforme. Il Consiglio federale intende pertanto adeguare le disposizioni pertinenti dell’ordinanza sul registro fondiario; nella sua seduta del 26 agosto 2026 ha avviato la relativa procedura di consultazione.

Dal 1° gennaio 2025 alle successioni internazionali si applicano disposizioni nuove. Poiché in molti casi le eredità comprendono anche immobili, vanno adeguate le pertinenti disposizioni dell’ordinanza sul registro fondiario (ORF).

Inoltre, già nell’autunno 2023, in occasione di un’ampia revisione delle linee direttive concernenti il trasferimento di immobili situati in Svizzera nei casi di successione internazionale, è emerso che alcune delle pertinenti disposizioni dell’ORF erano poco chiare o non del tutto conformi alle disposizioni della legge federale sul diritto internazionale privato.

Il Consiglio federale intende pertanto disciplinare in modo più chiaro e uniforme il trasferimento di immobili situati in Svizzera in caso di successioni internazionali. Nella sua seduta del 26 agosto 2026 ha quindi avviato la procedura di consultazione sulla revisione dell’ORF che si concluderà il 27 novembre 2026.

L’avamprogetto prevede fondamentalmente le seguenti novità:

− le disposizioni successorie degli articoli 64 e 65 AP-ORF comprendono anche le successioni di diritto estero e i trust non sono più oggetto di norme speciali;
− viene eliminata la disparità di trattamento, ingiustificata e non compatibile con la
LDIP (Legge federale sul diritto internazionale privato), tra la divisione ereditaria secondo il diritto svizzero e quella secondo la common law. Secondo l’articolo 64 capoverso 1 lettera b AP-ORF il documento determinante relativo alla divisione va presentato per tutte le divisioni ereditarie
secondo il diritto estero;
− l’articolo 65 capoverso 3 AP-ORF chiarisce che, ai fini del registro fondiario svizzero, una persona nominata all’estero quale personal representative va considerata come rappresentante della comunione ereditaria, indipendentemente da un’eventuale qualità di proprietario conferitole dal pertinente diritto estero; da ciò risulta un allineamento con il nuovo articolo 92 capoverso 2 LDIP;
− l’articolo 67 AP-ORF diviene più conciso e viene limitato ad aspetti specifici ai trust;
− l’articolo 62 AP-ORF ammette come documenti giustificativi dell’attestazione del titolo giuridico anche le copie autenticate.

fonte: Il Consiglio federale svizzero
foto: pixabay