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domande di natura fiscale? Scrivete il vostro quesito ed inviatelo per lettera a: Circolo Svizzero – domande al Consulente fiscale – via Marcello Malpighi, n. 14 – 00161 Roma oppure per e-mail a circolo@romeswiss.net

Gentile Dottore,
sono un cittadino svizzero residente in Italia, e più precisamente abito con la mia famiglia, sulla costiera laziale in prossimità di Roma dove posseggo una villetta sul cui tetto vorrei realizzare un impianto fotovoltaico al fine di risparmiare sul consumo energetico, ma non mi sono chiari i benefici fiscali e le modalità per ottenerli. H.W. (Roma)

Cara Signora, lei ha ragione, su questo tema si è fatta parecchia confusione negli anni con normative che di volta in volta cambiavano sia gli importi detraibile che le relative aliquote. Bisogna dire che in ultimo col c.d. “Decreto Crescita” (DL n. 83/2012) anche il governo Monti ha introdotto una serie di importanti disposizioni concernenti le agevolazioni fiscali in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica che non semplificano il quadro generale.
Per quanto riguarda nello specifico il suo intervento ritengo che non vi sia alcuna detrazione dalle tasse. Infatti l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 20.5.2008, n. 207/E, ha chiarito che la detrazione del 55% non è applicabile all’acquisto di pannelli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, ma solo alle spese di riqualificazione energetica e che la stessa non è compatibile con la tariffa incentivante in quanto tali spese:
– da un lato, sono sostenute per la produzione di energia elettrica di fonte fotovoltaica (finalità del conto energia), e non per il contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento invernale (finalità della detrazione del 55%);
– dall’altro, beneficiano della tariffa incentivante, che ha appunto la funzione di consentire il recupero nel tempo del capitale investito nell’impianto fotovoltaico, con la conseguenza che la spesa relativa non rappresenta un onere effettivamente rimasto a carico del contribuente, e come tale non assume rilevanza ai fini della detrazione dalle imposte sui redditi.
In merito va evidenziato che tale incompatibilità è stata recepita normativamente. L’art. 10, comma 2-bis, DM 19.2.2007 dispone infatti che “ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica … le detrazioni di cui al presente decreto [55%] non sono cumulabili con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell’energia … in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”.
Con riferimento al quesito posto, quindi, non potrà usufruire della detrazione del 55% per l’acquisto dei pannelli fotovoltaici potendo beneficiare dell’agevolazione soltanto con riferimento alle eventuali spese di riqualificazione energetica (ad esempio, isolamento del tetto) che risultano connesse all’installazione dell’impianto.

Dott. Goffredo RUSSO WÄLTI
Studio Russo Wälti e Associati
Via Reno, 21- 00198 Roma