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domande di natura fiscale? Scrivete il vostro quesito ed inviatelo a: Circolo Svizzero – domande al Consulente fiscale – via Marcello Malpighi, n. 14 – 00161 Roma oppure a circolo@romeswiss.net
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Voluntary Disclosure - Successioni e Donazioni
Gentile Dottore,
sei anni fa é morte la mia nonna anche lei svizzera residente su territorio elvetico, mentre io sono spostata con un italiano ed abito a Genova. Orbene mi dicono che debbo regolarizzare questa posizione ereditaria utilizzando i meccanismi della Voluntary Disclosure. Cosa mi può dire su questo punto?
Grato per il suo lavoro e le informazioni che ci fornisce e che seguiamo sempre con molta attenzione.
Con i migliori saluti e complimenti per il lavoro che svolgete a favore della Comunità.
CD (Genova)

Gentile Lettore,

Le ricordiamo che il nostro operato, webmaster, redazione e consulenti, è assolutamente gratuito e volontario a disposizione della Comunità Svizzera per questa ragione vengono pubblicati sul sito, una volta mese, un quesito posto per ogni rubrica, con la relativa risposta che sia di interesse generale.

Per il sostegno delle nostre attività sono graditi “versamenti liberali” da effettuare mediante bonifico sul nostro c/c bancario IBAN: IT 50 Q 05216 03216 000000005712 – Credito Valtellinese, intestato a Circolo Svizzero.

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La circolare dell’agenzia delle Entrate 30/E/2015 ha fornito alcuni chiarimenti per quanto riguarda le interrelazioni esistenti tra pregresse donazioni e successioni e procedura di collaborazione volontaria. È stato chiarito in particolare, che le liberalità indirette, ossia i trasferimenti di ricchezza non formalizzati in atti scritti come per esempio: rinunce a crediti, bonifici, pagamenti a favore di terzi e così via, effettuati dal contribuente nei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione od anche in periodi precedenti, rientrano nel disposto dell’articolo 56-bis del decreto legislativo 346/1990. La conseguenza è che queste liberalità, emerse nell’ambito della procedura di emersione (c. d. voluntary disclosure), non potranno essere oggetto di sanzioni pecuniarie non essendovi per esse obbligo di registrazione. Ma tali liberalità saranno quindi accertabili dall’Amministrazione e sottoposte a imposta all’aliquota dell’8%, senza alcuna franchigia, in ipotesi di assenza di vincoli di coniugio o parentela tra dante causa e beneficiario o con riconoscimento delle franchigie oggi esistenti, ma sempre con l’aliquota dell’8%, in caso contrario.
Se le liberalità venissero registrate volontariamente, si potrebbe usufruire sia delle aliquote sia delle franchigie previste per i trasferimenti tra coniugi, parenti e affini (in pratica, delle aliquote del 4 e del 6%).
Invece, per quanto riguarda eventuali trasferimenti di ricchezza tramite (veri e propri) atti di donazione formati all’estero o per causa di morte, l’ufficio potrà valutare, in sede di determinazione del relativo trattamento sanzionatorio, la spontanea collaborazione fornita dal contribuente come una circostanza di carattere eccezionale idonea a giustificare la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo previsto dalla legge.
Relativamente alle eredità non denunziate (omessa dichiarazione) e alle successioni dichiarate in Italia senza includere i beni situati all’estero (infedele dichiarazione) per le quali sia già intervenuta la decadenza dell’azione accertatrice, l’Agenzia delle Entrate non fa cenno a particolari impedimenti alla “lavorazione” dell’istanza qualora nell’ambito della voluntary disclosure emergano informazioni. Se ne dovrebbe desumere che non sussiste alcun obbligo di pagamento dell’imposta di successione una volta decorsi i termini, salvo che il contribuente, per qualunque ragione, presenti una dichiarazione spontanea, con ciò rinunciando alla prescrizione a suo favore come consentito dall’articolo 2937 del Codice civile.

Dott. Goffredo RUSSO WÄLTI
Studio Russo Wälti e Associati
Via Reno, 21- 00198 Roma