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Grazie ad una modifica dell’art. 3 del T.U. dell’Edilizia non sarà più necessario il permesso di costruire per i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e le strutture di qualsiasi genere quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, o depositi, magazzini e simili, diretti a soddisfare esigenze meramente temporane e o ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e – ove previsto – sotto quello paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

Lo stabilisce il Collegato ambientale alla Legge di Stabilità 2016, del 28/12/2015 n° 221, pubblicata in G.U. n. 13 il 18/01/2016 e recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali, entrato in vigore lo scorso 2 febbraio.

Con la Sentenza 189/2015, la Corte Costituzionale era già intervenuta, su ricorso promosso dalla Regione Veneto, per dichiarare l’illegittimità della precedente norma, decreto del fare (DL 69/2013), che considerava quali “interventi di nuova costruzione” l’installazione di “manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere” che non fossero diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee “ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto”.


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