Condividi su:

Buongiorno sono geologo dipendente di una società Svizzera (Sagl) di ingegneria e geologia. Un cliente italiano ci chiede di fargli delle relazioni geologiche. Essendo iscritti anche all’ordine nazionale e regionale dei geologi Italiani siamo abilitati a produrre tali relazioni e firmarle anche su territorio italiano. A questo punto mi chiedo come fatturare questa prestazione di servizi per un cliente italiano:
Vi sono ritenute di acconto poiché non paghiamo tasse in Italia?
tasse6
La questione IVA come è gestita, va messa in fattura o no, all’8% o al 22%?
La fattura sarà in CHF?

Può essere saldata in contanti o solo con bonifico internazionale?
Vi ringrazio in anticipo per le informazioni a riguardo.
Grazie.
M.F. – Svizzera

Gentile Lettore,

******************

Le ricordiamo che il nostro operato, webmaster, redazione e consulenti, è assolutamente gratuito e volontario a disposizione della Comunità Svizzera per questa ragione vengono pubblicati sul sito, una volta mese, un quesito posto per ogni rubrica, con la relativa risposta che sia di interesse generale.

Per il sostegno delle nostre attività sono graditi “versamenti liberali” da effettuare mediante bonifico sul nostro c/c bancario IBAN: IT 50 Q 05216 03216 000000005712 – Credito Valtellinese, intestato a Circolo Svizzero.

******************

cercherò di rispondere sinteticamente ai suoi quesiti nell’ordine in cui mi sono stati posti, anche se le confesso che l’argomento trattato si presta ad innumerevoli altri sviluppi che meriterebbero un approfondimento maggiore.

Bisogna premettere che la sua attività seppur svolta sotto forma di una società di capitali Svizzera deve essere sempre ricondotta ad attività professionale tant’è che, come affermato da lei stesso, risulta abilitato in quanto iscritto ad un ordine professionale italiano.

Ciò detto, per cominciare bisogna evidenziare che l’obbligo di effettuare la ritenuta sui compensi e il relativo obbligo di versamento all’erario non spetta al prestatore-lavoratore autonomo ma al committente. Ciò posto, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d), del Dpr 917/1986 (Tuir), si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato. Di converso, l’articolo 25, comma 2, del Dpr 600/1973 stabilisce che sui compensi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti non residenti deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di impresa.

Ne discende che il cittadino straniero, o comunque residente all’estero, che svolge attività professionale nel nostro Paese è tassato, tramite ritenuta alla fonte (a titolo definitivo e non solo d’acconto), indipendentemente dalla forma con cui esercita la sua attività, salvo che non esista una Convenzione sulle doppie imposizioni che disponga diversamente (Art. 75 Dpr 600/1973). Nel nostro caso la Convenzione fra l’Italia e la Svizzera esclude l’obbligo di ritenuta, previa consegna da parte del prestatore di servizi di un attestato dell’autorità fiscale straniera, certificante l’esistenza delle condizioni richieste ai fini dell’applicazione del regime convenzionale, ovvero la residenza fiscale nello Stato estero e l’imponibilità in tale Stato dei redditi a questo imputabili. Inoltre, il prestatore dovrà consegnare al sostituto d’imposta una dichiarazione relativa al periodo di complessiva permanenza in Italia nell’anno solare, nonché la dichiarazione di non possedere in Italia una stabile organizzazione o base fissa.

Anche per l’applicazione dell’IVA e l’emissione delle fatture, essendo residente stabilmente in un paese straniero dovrà obbligatoriamente far riferimento alla normativa vigente nel paese di appartenenza. Infatti le disposizioni che disciplinano la territorialità delle prestazioni di servizi in Italia sono regolamentate dagli articoli che vanno dal 7-ter al 7-septies del d.P.R. n. 633 del 1972 e prevedono – a far data dal 1° gennaio 2010 – due criteri base:
– il primo, dettato dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633, per le prestazioni poste in essere nei confronti di soggetti passivi (quindi operatori economici o professionisti, rapporti cosiddetti di B2B), che si considerano, di regola, effettuate nel territorio dello Stato quando il committente è un soggetto stabilito nel territorio dello Stato.
– il secondo, preso in considerazione dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del Dpr n. 633, per le prestazioni poste in essere nei confronti di committenti diversi dai soggetti passivi (rapporti verso consumatori finali cosiddetti di B2C), che si considerano, di regola, effettuate nel territorio dello Stato quando il prestatore è stabilito nel territorio dello Stato medesimo.

Nel caso in esame potrebbe avere rilevanza anche la deroga parziale dei principi generali suesposti l’articolo 7-quater del Dpr n. 633 che alla lettera a), stabilisce che si considerano sempre effettuate nel territorio dello Stato “… le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato”.

Quindi a partire dal 1° gennaio 2010, l’IVA relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell’imposta in Italia – rese da soggetti non residenti deve sempre essere assolta dal cessionario o committente, quando questi sia un soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge. In sostanza, è da ritenere quindi che a nessun adempimento sia tenuto il cedente o prestatore non residente.

Alla luce di quanto sopra è evidente che il documento contabile svizzero potrà riportare a piacimento l’indicazione in Euro o in Franchi Svizzeri o entrambe.

In ultimo è bene considerare che per la normativa antiriciclaggio in Italia non possono essere fatte transazioni in denaro contante superiori a tremila euro.

Sperando di essere stato sufficientemente chiaro la saluto cordialmente.

Dott. Goffredo RUSSO WÄLTI
Studio Russo Wälti e Associati
Via Reno, 21 – 00198 Roma