Lo scorso 7 giugno il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2017, ha apportato delle novità sull’uso dei buoni pasto; la nuova disciplina entrerà in vigore il 9 settembre 2017.
Il decreto fissa la definizione di “buono pasto”, esso è quel documento di legittimazione che “anche in forma elettronica attribuisce, al titolare, … il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione”.
I soggetti che potranno fornire il servizio sostitutivo di mensa sono quelli che possono esercitare la somministrazione di alimenti e bevande, l’attività di mensa aziendale ed interaziendale, la vendita al dettaglio nei locali di produzione ed in quelli attigui alla produzione stessa o in sede fissa o mobile, la vendita al dettaglio e per il consumo sul posto di quanto prodotto da imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società agricole, di quanti possono esercitare attività di agriturismo e ittiturismo.
I buoni pasto possono essere utilizzati “esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto (contrariamente a quanto accadeva prima), nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato”.
I buoni pasto non sono cedibili né convertibili in denaro e utilizzabili dal solo titolare, come già accadeva, e non è possibile cumulare più di otto buoni.