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L’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria, è entrata in vigore nel 2013 e stabilisce che, sull’etichetta, devono essere menzionati: la specie animale, il Paese di provenienza ed il tipo di allevamento; questa ordinanza “mira ad accrescere la consapevolezza dei consumatori circa i problemi legati alla produzione di pellicce e a consentire scelte d’acquisto compiute con cognizione di causa. In questo modo, si intende influenzare la domanda sul mercato svizzero per favorire la diminuzione delle importazioni dei prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali”.

La Svizzera è il solo Paese europeo a possedere una simile legislazione in materia.

In seguito ad uno studio commissionato dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e veterinaria (USAV), il Consiglio federale ha tratto un primo bilancio positivo: l’82% dei commercianti intervistati dichiara che le informazioni da parte dei fornitori sono migliorate dall’entrata in vigore dell’ordinanza”. Molti degli intervistati ritiengono che la sua applicazione abbia “permesso di migliorare il livello di conoscenza dei clienti sulle pellicce”, anche se ancora non si è verificato un cambiamento nel comportamento di acquisto da parte dei consumatori.

Più di un quarto dei venditori intervistati per la valutazione ha, inoltre, interrotto i rapporti commerciali o ha ritirato prodotti dall’assortimento dal momento che i fornitori non potevano fornire informazioni corrette o attendibili sulle specie animali, la provenienza o il tipo di allevamento”.

Sulla base di questi dati, il Consiglio federale, lo scorso 23 maggio, ha adottato un rapporto che nelle sue conclusione afferma che l’ordinanza “assolve alla propria funzione ma può essere ulteriormente migliorata” e propone alcune modifiche tra cui una variazione della terminologia relativa all’origine: il termine “vera pelliccia” dovrà essere riportato sull’etichetta e si dovrà modificare la denominazione di alcuni tipi di allevamento. Il rapporto

Il rapporto del Consiglio adempie anche a due postulati: quello della consigliera agli Stati Bruderer Wyss, “impedire l’importazione e la vendita di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali”; incompatibile, secondo il Consiglio, con gli accordi di libero scambio e di difficile applicazione in assenza di regole internazionali, e il postulato del consigliere nazionale Hess che chiedeva di ”rafforzare la produzione nazionale di pellicce” sul quale, il Consiglio federale, è arrivato alla conclusione che non vi sono sufficienti risorse nazionali per coprire la domanda interna di pellicce e di prodotti di pellicceria, neanche aumentandone la produzione.