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Nella sua seduta del 28 ottobre 2020, il Consiglio federale ha adottato ulteriori provvedimenti a livello nazionale per frenare la rapida diffusione del coronavirus. L’obiettivo è ridurre considerevolmente i contatti tra le persone. Questi provvedimenti entrano in vigore giovedì 29 ottobre e non sono limitati nel tempo. Il Consiglio federale ha apportato le necessarie modifiche all’ordinanza COVID-19 situazione particolare dopo aver consultato i Cantoni. Ha inoltre adeguato le disposizioni sulla quarantena per chi viaggia e deciso di introdurre i testi rapidi.

Il numero delle nuove infezioni e quello dei ricoveri in ospedale aumentano drasticamente. Il Consiglio federale intende contenere la diffusione della COVID-19 e prevenire il sovraccarico dei reparti di terapia intensiva e del personale ospedaliero e per questo ha adottato una serie di provvedimenti.

Le discoteche e le sale da ballo vengono chiuse. Nei ristoranti e nei bar non possono sedersi più di quattro persone a un tavolo, fatta eccezione per le famiglie con bambini. Tra le 23.00 e le 6.00 queste strutture devono restare chiuse.

Sono vietate le manifestazioni con più di 50 persone, comprese quelle sportive e culturali. Sono escluse dal divieto le assemblee parlamentari e comunali. Continuano ad essere ammesse le dimostrazioni politiche e la raccolta di firme per referendum e iniziative, a condizione che siano adottate le necessarie misure di protezione. Poiché molti contagi avvengono nel contesto privato, viene limitato a dieci il numero delle persone che possono partecipare ad un evento nella cerchia degli amici o dei familiari organizzato in un luogo privato.

Le attività sportive e culturali nel tempo libero in luoghi chiusi con più di 15 persone sono consentite se può essere mantenuta la necessaria distanza e indossata la mascherina. È possibile rinunciare all’uso della mascherina soltanto se è a disposizione uno spazio molto grande.

All’esterno deve essere rispettata unicamente la regola del distanziamento. Sono vietati gli sport con contatto fisico. Le regole non si applicano ai ragazzi che non hanno ancora compiuto i 16 anni.

Nel settore sportivo e culturale professionale sono ammessi rispettivamente gli allenamenti e le competizioni e le prove e le esibizioni.
Da lunedì 2 novembre, le scuole universitarie devono passare all’insegnamento a distanza. Nelle scuole dell’obbligo e del livello secondario II (licei e formazione professionale) le attività presenziali restano ammesse.

L’obbligo della mascherina viene ora esteso alle aree esterne di strutture, quali i negozi, i locali per manifestazioni, i ristoranti, i bar e i mercati settimanali o natalizi, nelle aree pedonali molto frequentate e in generale nello spazio pubblico, se non può essere mantenuta la distanza necessaria.

L’obbligo è introdotto anche nelle scuole a partire dal livello secondario II. La mascherina va inoltre portata sul posto di lavoro, a meno che non possa essere rispettata la distanza necessaria.

I datori di lavoro devono nel limite del possibile permettere il telelavoro e provvedere alla protezione dei dipendenti sul luogo di lavoro.
Sono esentati dall’uso della mascherina i bambini fino al compimento dei 12 anni, le persone dispensate per motivi medici e gli ospiti di ristoranti e bar quando sono seduti al tavolo.

Dal 2 novembre, per diagnosticare un’infezione di COVID-19 possono essere effettuati, oltre agli attuali test PCR, anche testi antigenici rapidi che sono meno sensibili e sono indicati soprattutto se una persona è contagiosa. Per questo motivo, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ne prevede l’impiego soltanto per le persone che, secondo i criteri da esso emanati, sono considerate sintomatiche e non appartengono a un gruppo particolarmente a rischio. La comparsa dei sintomi non deve inoltre risalire a più di quattro giorni. Questi test possono essere effettuati anche su persone che non presentano sintomi, ma che hanno ricevuto una segnalazione dall’app SwissCovid. Chi risulta positivo al test rapido dovrebbe mettersi immediatamente in isolamento.

Il Consiglio federale ha inoltre adeguato il valore soglia che definisce gli Stati e le regioni per i quali vige l’obbligo di quarantena e la deroga a questo obbligo per chi viaggia per motivi professionali. La modifica entra in vigore il 29 ottobre.

Dato che in Svizzera l’incidenza della COVID-19 è superiore alla media rispetto agli altri Paesi europei, il valore soglia viene innalzato. Vengono inoltre adeguate le disposizioni derogatorie per chi viaggia per motivi professionali o medici. La regola che questi viaggi possono durare al massimo cinque giorni è abrogata.
fonte: www.admin.ch
photo: pixabay