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Il Consiglio federale ha adottato, il 17 marzo 2023, modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico. Le modifiche entreranno in vigore il 1° aprile 2023 e permetteranno di attuare quelle alla legge sull’energia adottate dal Parlamento e in vigore dal 1° ottobre 2022 (misure urgenti per garantire a breve termine un approvvigionamento elettrico sicuro in inverno, offensiva solare).

Nell’ambito delle «Misure urgenti volte a garantire a breve termine l’approvvigionamento elettrico durante l’inverno», il 30 settembre 2022 l’Assemblea federale ha integrato il nuovo articolo 71a nella legge del 30 settembre 2016 sull’energia (LEne; RS 730.0). Il nuovo articolo prevede la semplificazione dei requisiti di autorizzazione di grandi impianti fotovoltaici e la loro promozione con una rimunerazione unica speciale.

Con le modifiche della legge sull’energia, il Parlamento semplifica l’autorizzazione dei grandi impianti fotovoltaici e ne prevede il sostegno finanziario con una rimunerazione unica la cui aliquota è pari al massimo al 60 per cento dei costi di investimento. Queste semplificazioni si applicano fino a quando questi nuovi grandi impianti fotovoltaici permetteranno a livello nazionale una produzione massima di 2 terawattora (TWh) all’anno. Le modifiche della legge sull’energia sono valide fino al 2025.

Gli adeguamenti dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico, che il Consiglio federale ha deciso il 17 marzo 2023, riguardano l’attuazione dell’articolo 71a della legge sull’energia (produzione di elettricità supplementare mediante grandi impianti fotovoltaici). Il Consiglio federale ha ora stabilito nell’ordinanza i principi elencati qui di seguito.

Espansione del fotovoltaico con valore soglia 2 TWh: questa soglia è determinata dalla produzione derivante da progetti con autorizzazione passata in giudicato. Esclusione delle superfici per l’avvicendamento delle colture: gli impianti siti sulle superfici di avvicendamento delle colture sono esclusi dal campo di applicazione dell’articolo 71a, per evitare che entrino in concorrenza con la produzione di generi alimentari.

Autorizzazione edilizia: deve essere rilasciata dal Cantone, previo consenso del Comune di ubicazione e dei proprietari fondiari. L’autorità cantonale responsabile delle autorizzazioni si coordina con le autorità federali.

Ammontare della rimunerazione unica: una domanda può essere presentata soltanto quando il progetto dispone di un’autorizzazione edilizia passata in giudicato. L’importo massimo di una rimunerazione unica equivale al 60 per cento dei costi d’investimento computabili. Perché sia possibile beneficiare del sostegno finanziario, almeno il 10 per cento della produzione prevista per l’intero impianto o 10 gigawattora devono essere immessi in rete entro la fine del 2025. La messa in esercizio completa dell’impianto deve avvenire entro la fine del 2030. I progetti che non adempiono questi criteri possono richiedere la rimunerazione unica ordinaria per gli impianti fotovoltaici.

Fonte: Ufficio federale dell’energia