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domande di natura fiscale? Scrivete il vostro quesito ed inviatelo per lettera a: Circolo Svizzero – domande al Consulente fiscale – via Marcello Malpighi, n. 14 – 00161 Roma oppure per e-mail a circolo@romeswiss.net

Gentile dottore,

Sono una Cittadina Svizzera che ha vissuta per tanti anni in Italia. Da poco tempo mi sono trasferita in Svizzera dove vivo di pensione con mio marito. Abbiamo ancora un appartamento sul litorale laziale dove veniamo ad abitare quando torniamo per i brevi periodi in Italia. Come ci dobbiamo comportare fiscalmente con le dichiarazioni dei Redditi? E’ sufficiente la dichiarazione in Svizzera dove attualmente risultano le nostre nuove residenze? S.L. (Dottikon)

 

Cara connazionale,
ringrazio per darmi l’occasione di rispondere anche a mio cugino che, come Lei, è residente in Svizzera ma ha scelto l’Italia come luogo deputato per le vacanze comprandosi una casa per la villeggiatura. La Sua lettera al contempo mi permette di proseguire, in un collegamento logico, quanto già accennato nel mio precedente intervento. Con la promessa che questa volta sarò più succinto e chiaro, per quanto mi è possibile (accogliendo, in tal modo, le critiche di tanti amici!).
Innanzi tutto devo evidenziare che per l’anno 2011 siete sul filo di lana infatti tutti i possessori di reddito in Italia, devono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre 2012. I contribuenti non residenti che non siano cittadini italiani e che si trovano all’estero, potranno inviare la dichiarazione a mezzo raccomandata o in via telematica tramite il canale internet Fisconline provvedendo, preventivamente a procurarsi un apposito codice Pin personale. Quindi la liquidazione e il versamento delle imposte deve sempre essere seguito dall’inoltro della dichiarazione dei redditi. In teoria la predisposizione e l’inoltro della dichiarazione sono adempimenti che chiunque, sia cittadini italiano che straniero può compiere da solo, anche se in realtà è piuttosto complesso. Per inciso, sia le dichiarazione dei redditi sia le relative istruzioni sono disponibili sia in italiano che in tedesco nel sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a fare la dichiarazione dei redditi in Italia, salvo i casi di esonero previsti espressamente che saranno valutati nel proseguo. I non residenti, dovranno utilizzare il Modello UNICO 2012 per i redditi 2011 nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia. Quindi dovranno presentare la dichiarazione UNICO 2012, qualificandosi come non residenti, le persone fisiche che nel 2011 erano residenti all’estero e che nello stesso anno hanno posseduto redditi di fonte italiana imponibili in Italia.
In considerazione del fatto che andranno dichiarati i redditi prodotti nell’anno 2011, bisognerà innanzitutto verificare il proprio status di non residente in Italia nell’anno 2011 ai fini delle imposte. Per essere considerati non residenti dovete esservi trovati nel 2011 nelle seguenti condizioni:
– non dovete essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
– non dovete avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
– non dovete aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.
Se manca anche una sola di queste condizioni siete considerati residenti.
Siete inoltre considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se siete cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 (c.d. paesi black list), fra cui risulta anche la Svizzera, salvo prova del reale trasferimento all’estero. Per fornire questa prova potrete utilizzare qualsiasi mezzo di natura documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare, l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, ecc.

I redditi di “fonte” italiana che sono in ogni caso da dichiarare, e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti deve essere dichiarato all’amministrazione fiscale italiana sono:
– redditi da terreni e fabbricati situati nel territorio italiano anche nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti. Per tali redditi si intendono sia i redditi da locazione di immobili che i redditi catastali dovuti per il semplice possesso dell’immobile stesso. Nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all’Italia da una convenzione per evitare le doppie imposizioni, come è il caso della Svizzera, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero posseduti da soggetti non residenti non vanno dichiarati. Il fabbricato che il non residente possiede in Italia non può mai essere considerato come abitazione principale. Si considera infatti abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. Al non residente non spetta quindi la deduzione dal reddito complessivo per l’abitazione principale. Si ricorda altresì che nel caso di più unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione dal soggetto non residente non si applica, limitatamente ad una di esse, l’aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata;
– redditi di lavoro dipendente e assimilati quali le pensioni. In particolare, se sono pensioni “private” sono tassate soltanto in Svizzera, quelle pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana, quindi le stesse non sono imponibili in Italia se il contribuente residente in Svizzera non ha la nazionalità italiana.
Alcuni redditi di “fonte” italiana non sono in ogni caso da dichiarare, e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l’amministrazione fiscale italiana:
– redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l’esenzione o l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
– i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
Per concludere ai non residenti spettano alcune detrazioni d’imposta e deduzioni dal reddito complessivo tra cui:
danno diritto ad una detrazione del 19% sulle imposte da pagare le seguenti spese:
– le somme in denaro date spontaneamente nonché il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente in base ad apposita convenzione a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”;
– le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico;
– le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche;
– le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che operano nello spettacolo;.
– danno diritto a una detrazione del 41% o del 36% alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e ad una detrazione del 55% alcuni interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti.

Danno diritto a deduzione dal reddito complessivo le seguenti spese:
– le somme date spontaneamente a istituti religiosi e paesi in via di sviluppo;
– i canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili;
– le indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell’avviamento;
– le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti.

Dott. Goffredo RUSSO WÄLTI
Studio Russo Wälti e Associati
Via Reno, 21- 00198 Roma