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domande di natura fiscale? Scrivete il vostro quesito ed inviatelo a: Circolo Svizzero – domande al Consulente fiscale – via Marcello Malpighi, n. 14 – 00161 Roma oppure a circolo@romeswiss.net

Buongiorno,
sono un giovane architetto italiano e mi appresto a svolgere un piccolo lavoro per un committente ticinese. L’importo del lavoro sarà inferiore a 5000 euro pertanto pensavo di regolare il rapporto con una prestazione occasionale. Ora il mio dubbio, nato dalla consultazione di diverse fonti, è relativo alla ritenuta d’acconto. Come devo comportarmi?
Grazie

S. M. – Brescia

Gentile SM,
Il committente residente all’estero, UE o extra UE, non è sostituto di imposta e pertanto la tua ricevuta non deve contenere l’indicazione di alcuna ritenuta a titolo di acconto di imposta. Infatti il committente della prestazione occasionale è estero e non potrebbe pagare la ritenuta d’acconto per tuo conto (non può fare da sostituto d’imposta), quindi né tu né il committente estero dovrete versare la ritenuta d’acconto allo Stato italiano. Ricorda però, che questi redditi, seppur occasionali, vanno dichiarati (nel Modello Unico o 730). Sarà proprio al momento della dichiarazione dei redditi che andrai a pagare l’IRPEF su quanto guadagnato con i clienti esteri. In fase di dichiarazione dei redditi per l’anno, a seconda della tua situazione specifica, potresti essere a debito Irpef oppure a credito.

Dott. Goffredo RUSSO WÄLTI
Studio Russo Wälti e Associati
Via Reno, 21- 00198 Roma