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domande di natura fiscale? Scrivete il vostro quesito ed inviatelo a: Circolo Svizzero – domande al Consulente fiscale – via Marcello Malpighi, n. 14 – 00161 Roma oppure a circolo@romeswiss.net
 
730 precompilato
Gentile Dottore,
la disturbo per una domanda.
Sono un cittadino di nazionalità svizzera ed italiana, che si è trasferito per motivi di lavoro a Berlino in Germania a gennaio dello scorso anno e farò per la prima volta la dichiarazione in Germania per i redditi 2014, ho qualche altra obbligazione fiscale da svolgere in Italia? (ritirare 730 precompilato comunque, richiedere rimborso interessi mutuo casa etc.)
Grazie mille
GC (Berlino)

Gentile Professore,

Le ricordiamo che il nostro operato, webmaster, redazione e consulenti, è assolutamente gratuito e volontario a disposizione della Comunità Svizzera per questa ragione vengono pubblicati sul sito, una volta mese, un quesito posto per ogni rubrica, con la relativa risposta che sia di interesse generale.

Per il sostegno delle nostre attività sono graditi “versamenti liberali” da effettuare mediante bonifico sul nostro c/c bancario IBAN: IT 50 Q 05216 03216 000000005712 – Credito Valtellinese, intestato a Circolo Svizzero.

Ed ora il nostro contributo.
Da residente estero deve comunque fare la dichiarazione in Italia nel suo caso il 730 precompilato dovrebbe essere sufficiente, ma consideri che alcune detrazioni non spettano ai non residenti come gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti con riferimento ad immobili situati in Italia. Le rammento che il diritto alla detrazione per gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui per l’acquisto dell’abitazione principale, viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Pertanto, i contribuenti non residenti che – quindi – non hanno la dimora principale nell’immobile acquistato, non possono fruire della detrazione.

Invece potrebbe avere altre detrazioni riconosciute anche per i non residenti in Italia fra cui la detrazione d’imposta prevista per coloro che sostengono le spese per la manutenzione, la ristrutturazione e il restauro del patrimonio edilizio. Tale beneficio fiscale compete sia per gli interventi eseguiti nei singoli appartamenti che per quelli effettuati sulle parti comuni condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo se riguardano le parti comuni condominiali. La detrazione, da ripartire necessariamente in dieci rate, spetta nella misura del 50 per cento di quanto speso, nel limite massimo di 96.000 euro per immobile e per anno d’imposta.

Ma l’aspetto più importante riguarda la doppia imposizione infatti la specifica Convenzione con la Germania firmata a Bonn il 18 ottobre 1989 e ratificata con legge n. 459 del 24 novembre 1992 ed entrata in vigore il 26 dicembre 1992 stabilisce per quanto concerne i residenti della Repubblica federale di Germania l’imposta sarà determinata nel modo seguente. Sono esclusi dalla base imponibile dell’imposta tedesca i redditi provenienti dalla Repubblica italiana e gli elementi del patrimonio situati nella Repubblica italiana che sono imponibili nella Repubblica italiana in base alla Convenzione.

Tuttavia, la Repubblica federale di Germania conserva il diritto di tener conto, nella determinazione dell’aliquota dell’imposta, dei redditi e degli elementi del patrimonio così esclusi. l’imposta italiana prelevata in conformità alla legislazione della Repubblica italiana ed alla presente Convenzione sui seguenti redditi provenienti dalla Repubblica italiana, è detratta dall’imposta tedesca sul reddito. L’imposta italiana da detrarre in base a quanto precede non può tuttavia eccedere la quota dell’imposta tedesca calcolata prima della detrazione, corrispondente ai redditi imponibili nella Repubblica italiana.

Pertanto sarà opportuno dare conto al commercialista tedesco anche dei redditi di origine “italiana” e delle relative imposte pagate in Italia.

Dott. Goffredo RUSSO WÄLTI
Studio Russo Wälti e Associati
Via Reno, 21- 00198 Roma