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La nuova legge federale concernente persone e istituzioni svizzere all’estero (Legge sugli Svizzeri all’estero, LSEst) elaborata dal Consiglio degli Stati in risposta ad un’iniziativa parlamentare (11.446 Iv.pa. Lombardi «Per una legge sugli Svizzeri all’estero»), é stata accettata dal Parlamento il 26 settembre 2014.
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Il Consiglio federale adottando la relativa ordinanza sugli Svizzeri all’estero e l’ordinanza sugli emolumenti del DFAE, ne ha fissato l’entrata in vigore con quella della legge sugli Svizzeri all’estero il 1° novembre 2015.

La Legge sugli Svizzeri all’estero non introduce nuovi diritti e doveri, bensì riassume in un solo documento le disposizioni più importanti che riguardano i circa 756‘000 Svizzeri all’estero. In precedenza, queste disposizioni erano distribuite in svariate leggi, ordinanze e regolamenti. Ora, invece,la LSEst comprende i diritti politici degli Svizzeri all’estero e l’aiuto sociale in loro favore, come pure la protezione consolare ed altre prestazioni consolari. La legge fa riferimento alla possibilità di voto elettronico in occasione di votazioni ed elezioni federali. Il Consiglio federale può prendere ulteriori misure volte a promuovere l’esercizio dei diritti politici da parte dei cittadini svizzeri che risiedono all’estero. La LSEst fornisce inoltre al Consiglio federale la competenza di sostenere le istituzioni che hanno quale scopo la promozione delle relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera, come pure quelle che concedono aiuto agli Svizzeri all’estero.

La Legge sugli Svizzeri all’estero e la sua ordinanza garantiscono in modo coerente e unificato la politica sugli Svizzeri all’estero voluta dal Consiglio federale. La loro attuazione spetta in buona parte ai Cantoni, in modo particolare per quanto riguarda i diritti politici e l’aiuto sociale.