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Con la nota 5171 del 21 dicembre 2016, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Italiana ha recepito le indicazioni contenute nella legge Cirinnà, n.76/2016, entrata in vigore lo scorso 5 giugno, che disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché le convivenze di fatto, estendendo anche alle unioni civili le tutele ed i diritti previsti per i coniugi, come la pensione ai superstiti, l’integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale, la successione iure proprio e quella legittima.

Il comma 20 dell’unico articolo di Legge, con riferimento alle unioni civili, dispone che “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché’ negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.