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Decisiva presa di posizione della Suprema Corte italiana, la quale con la pronuncia numero 18773/2016 ha operato un cambio di rotta rispetto agli orientamenti assunti negli ultimi anni in merito al risarcimento del danno derivante da lesioni che determinano un danno biologico, nelle micro lesioni, sino al 9%, affermando che non sempre la diagnosi strumentale è necessaria.

Il medico legale in sede di accertamento è pienamente libero e titolato di individuare di quali strumenti ha bisogno per valutare il danno ed utilizzare presidi, anche diversi dai soli referti per immagini.

Questo é quanto cu riporta lo Studio Cataldi nella sua recente informazione su “Colpo di frusta: risarcito anche senza radiografia”.

La discussione è nata a seguito dell’emanazione del decreto legge n. 1/2012 con il quale si stabiliva la risarcibilità del danno permanente solo in presenza di un “accertamento clinico strumentale obiettivo” e come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 235/2014 e con l’ordinanza numero 242/2015, di un documento diagnostico per immagini.

Già nel 2016 il Giudice di Pace di Venezia con la pronuncia numero 76972016 sanciva che le Compagnie, se un danneggiato produce referti medici e radiografie, non potevano pretendere altri accertamenti strumentali come condizione per il risarcimento. Quanto dovrebbe aspettare, ad esempio, una donna in gravidanza impossibilitata a sottoporsi nell’immediato a radiografia?

La nuova posizione della Cassazione si pone proprio sulla scia delle perplessità sollevate negli anni e, rafforzando il ruolo del medico e la sua abilità di comprendere in quali casi la diagnosi strumentale non può essere evitata.

I giudici, più precisamente, hanno affermato che l’articolo 32, comma 3-ter e 3-quater, del decreto legge n. 1/2012, va letto “in correlazione alla necessità, predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass., che il danno biologico sia “suscettibile di accertamento medico-legale”, esplicando entrambe le norme i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale: visivo-clinico-strumentale, da utilizzarsi singolarmente secondo le leges artis, che conducono ad una “obiettività” dell’accertamento stesso, sia per le lesioni che gli eventuali postumi.

fonte: Studio Cataldi.