Nella sua seduta del 19 febbraio 2020 il Consiglio federale ha adottato la revisione dell’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce. Ottimizzando la caratterizzazione e la dichiarazione del modo di ottenimento delle pellicce, la revisione crea più trasparenza per i consumatori.
Con le modifiche dell’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce si intende creare maggior trasparenza per i consumatori. Se di origine animale, le pellicce devono ora essere caratterizzate come «vera pelliccia», le modifiche riguardano la dichiarazione del modo di ottenimento delle pellicce e dei prodotti di pellicceria.
Le pellicce provenienti da animali cacciati o allevati con metodi palesemente non conformi alla legislazione svizzera in materia di protezione degli animali o di caccia (ad es. caccia con trappole o allevamento in gabbia con fondo a griglia) vanno dichiarate come tali. Se non è possibile avere informazioni affidabili sul modo di ottenimento, sull’etichetta può essere apposta la dichiarazione «Modo di ottenimento sconosciuto – può essere stato ottenuto mediante una forma di allevamento o di caccia non autorizzata in Svizzera». I consumatori possono così decidere di non acquistare i prodotti di pellicceria il cui modo di ottenimento non soddisfa le loro aspettative in materia di protezione degli animali.
L’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce è in vigore dal 2013. Dai controlli eseguiti regolarmente dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria presso i punti vendita, è emerso che vi è ancora margine di miglioramento. L’ordinanza è stata pertanto adeguata. La nuova ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2020. Fonte: admin.ch
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