tasse - università
Condividi su:

Gentilissimi,
mio figlio, fiscalmente a carico, ha seguito un corso di master nell’Università della Svizzera Italiana pagando tasse d’immatricolazione attorno a 3800 € nell’anno 2021. Quando cerco di inserire la spesa nella mia precompilata, non mi accetta il codice fiscale fornito dall’università, che non corrisponde come formato al codice fiscale italiano. Ma la spesa è detraibile nella misura del 19%, se non mi sbaglio. Mi sapete aiutare?
Grazie in anticipo della vostra attenzione.

G.C.

******************

Gentile Signora G.C.,

Le ricordiamo che il nostro operato, webmaster, redazione e consulenti, è assolutamente gratuito e volontario a disposizione della Comunità Svizzera per questa ragione vengono pubblicati sul sito, periodicamente, i quesiti, in forma anonima e di interesse generale, con la relative risposte.

Per il sostegno delle nostre attività sono graditi “versamenti liberali” da effettuare mediante bonifico sul nostro c/c bancario IBAN: IT80J0623003225000015103506 – BIC / SWIFT: CRPPIT2PXXX – Crédit Agricole.

******************

Gentile Signor G.C.,

le confermo che la detrazione spetta, nella misura del 19%, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri secondo l’articolo 15, comma 1, lett. e), Tuir. La detrazione spetta sulle spese sostenute:
– per tasse di immatricolazione ed iscrizione;
– per la “ricognizione” (diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi e consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relativa ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione);
– soprattasse per esami di profitto e laurea;
– la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria;
– la frequenza dei tirocini formativi attivi per la formazione iniziale dei docenti istituiti presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Per le spese di frequenza di corsi universitari all’estero, ai fini della detrazione, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione, appartenenti alla medesima area disciplinare, nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale, secondo la tabella stabilita annualmente con decreto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. Tali spese andranno indicate nel Modello 731/2022 redditi 2021, nei righi da E8 a E10 della sezione I, utilizzando il codice 13, parimenti alle detrazioni delle spese di università pubbliche italiane. Laddove richiesto andrà indicato il codice fiscale del soggetto a carico.

Spetta anche la detrazione sulle spese di alloggio necessarie per consentire la frequenza dell’ ateneo, infatti una circolare dell’agenzia delle entrate del 2021 chiarisce che il regime fiscale agevolato previsto per le spese sostenute per i corsi di laurea presso un’università ubicata in Italia valgono anche per la frequentazione di università fuori dal territorio nazionale, purché ubicate in uno degli Stati dell’Unione europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo all’estero, “Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite”. La detrazione del canone è subordinata alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione e di ospitalità ovvero di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione. È, tuttavia, necessario che l’istituto che ospita lo studente rientri tra quelli previsti dalla norma, ovvero tra gli “enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative”.

Hanno diritto alla detrazione, alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, anche gli studenti partecipanti a progetti Erasmus, atteso che i predetti studenti, pur restando iscritti alle università italiane di appartenenza, possono essere considerati come studenti “fuori sede” per il periodo di durata del progetto (Parere MUR 10.02.2021 prot. n. 196).

In ultimo ricordo che la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto l’obbligo di pagare con strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito, carte prepagate, bonifici bancari o postali), eccetto poche eccezioni, le spese che danno diritto alle detrazioni Irpef del 19%, tra cui vi rientra anche le detrazioni per le spese universitarie.

Dott. Goffredo RUSSO WÄLTI
Studio Russo Wälti e Associati