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domande di natura fiscale? Scrivete il vostro quesito ed inviatelo a: Circolo Svizzero – domande al Consulente fiscale – via Marcello Malpighi, n. 14 – 00161 Roma oppure a circolo@romeswiss.net

Gentile Dottore, sono un cittadino svizzero residente in italia da molti anni e sono proprietario di una casa di famiglia in Svizzera e di una casa per villeggiatura in Francia. Recentemente mi hanno detto che il governo Monti ha abrogato la patrimoniale sulle case all’estero per l’anno 2013. Francamente ciò mi sembra poco plausibile in relazione alle disastrate finanze dello stato italiano, me lo può confermare? Ringraziandola le invio distinti saluti. P.G. (Perugia)
IVIE4
Il decreto “Salva Italia” (D.L. n°201/11) all’art. 19, commi da 13 a 23 aveva introdotto a carico delle persone fisiche residenti, un’imposta di natura “patrimoniale” sul valore sia degli immobili situati all’estero (IVIE) che delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). Preliminarmente bisogna precisare che per le suddette imposte patrimoniali assume rilevanza la residenza in Italia del contribuente e non la sua nazionalità. Ciò comporta, ad esempio, che l’imposta va assolta anche da un cittadino di nazionalità svizzera residente fiscalmente in Italia, come nel suo caso, relativamente agli immobili e/o attività finanziarie detenute in Svizzera oltre che nel resto del mondo.
Successivamente l’art. 1, commi 518 e 519, Legge n°228/12, “Finanziaria 2013”, accogliendo parzialmente le critiche di incostituzionalità ha modificato il citato art. 19, introducendo una serie di importanti correttivi fra cui i principali sono il differimento dell’IVIE e dell’IVAFE dal 2011 al 2012 (comma 13) e il versamento dell’imposta in acconto e a saldo (anziché, in unica soluzione), con le medesime regole previste ai fini IRPEF (comma 22).
Inoltre per gli immobili situati all’estero è stato disposto:
 per l’abitazione principale (e relative pertinenze) detenuta all’estero, che tutti i soggetti residenti in Italia usufruiscono delle agevolazioni originariamente previste per i lavoratori all’estero residenti in Italia “ex lege” (ad esempio, diplomatici), ossia, aliquota ridotta 0,40%, detrazione di € 200 e maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non inferiore ai 26 anni (comma 15-bis);
 per l’abitazione principale (e relative pertinenze) e per gli immobili non locati la disapplicazione dell’art. 70, comma 2, TUIR, ossia la non applicazione dell’IRPEF sui relativi redditi fondiari (comma 15-ter).
Con riferimento alle attività finanziarie detenute all’estero, invece, è stato disposto l’applicazione dell’imposta nella misura fissa (34,20 Euro) a tutti i c/c bancari e libretti al risparmio, ovunque detenuti. In precedenza l’applicabilità di tale misura era limitata esclusivamente a quelli detenuti in Stati UE / SEE (comma 20).
Come sopra accennato, l’IVIE e l’IVAFE sono dovute solo per il 2012. Di conseguenza, per rispondere al suo quesito, quanto versato per il 2011 va considerato acconto 2012. Ciò comporta che entro il 17.6.2013 (il 16.6 cade di domenica) vanno versate:
– l’IVIE e l’IVAFE 2012 a saldo. In pratica, in assenza di variazioni rispetto alla situazione del 2011, il soggetto interessato non dovrà effettuare alcun versamento (l’acconto copre quanto dovuto per il 2012) ovvero risulterà a credito (in caso di abitazione principale o di errori commessi nel 2011);
– l’IVIE e l’IVAFE 2013 primo acconto.
Inoltre l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 12/E precisa che:
– se l’IVIE e l’IVAFE 2012 non sono più dovute (ad esempio, per cessione dell’immobile detenuto all’estero o per errori nel calcolo dell’imposta) quanto già versato (per il 2011) può essere recuperato “secondo le consuete modalità previste per i versamenti in eccesso o non dovuti relativamente ai versamenti diretti”;
– agli omessi versamenti dell’IVIE e l’IVAFE originariamente dovuti per il 2011 non sono applicabili sanzioni.

Dott. Goffredo RUSSO WÄLTI
Studio Russo Wälti e Associati
Via Reno, 21- 00198 Roma