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IMU come seconda casa per gli italiani residenti all’estero: è incostituzionale e viola i Trattati dell’Unione europea

Il Governo ha deciso di sospendere il pagamento del rata del 16 giugno dell’IMU sulla prima casa. Il decreto IMU 2013 su sospensione della tassa sulla prima casa, che definisce le modalità tecniche dello stop al pagamento, dovrebbe essere approvato venerdì prossimo.
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Però, il tema degli italiani residenti all’estero e della grave discriminazione che subiscono in tema di IMU, non è all’ordine del giorno. In effetti, occorre evidenziare che l’IMU, Imposta Municipale Unica, anticipata in via sperimentale dall’art. 13 del D.L. 201/2011, crea una forte discriminazione tra cittadino italiano residente all’estero e cittadino italiano residente in Italia.

Un cittadino italiano che ha la residenza in Italia può usufruire delle agevolazioni e detrazioni fiscali legate all’abitazione principale (aliquota agevolata 0,4% invece dello 0,76% e detrazione di 200 Euro) ma lo stesso cittadino italiano che non risiede in Italia, nonostante l’immobile da lui posseduto sia adibito anch’esso ad abitazione principale, non potrà, invece, usufruire delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste, soltanto perché non risiede in Italia: nonostante essi si trovino in una situazione identica (essere possessore di un’immobile adibito ad abitazione principale), essi vengono trattati in modo diseguale, integrando così una violazione dell’art. 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza.

Tale diseguale trattamento tra cittadino italiano residente in Italia e residente all’estero è, inoltre, in contrasto con i principi di eguaglianza e di proporzionalità della imposizione alla capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione che sancisce il principio dell’uguaglianza e della commisurazione dell’imposizione alla capacità contributiva ovvero dell’uguaglianza di trattamento normativo tra categorie di contribuenti e di equità del concorso alla spesa pubblica in ragione della capacità contributiva.

L’IMU è anche in contrasto con gli obblighi derivanti dai Trattati dell’Unione europea e, in particolare, con gli artt. 18, 21, 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Ue (TFUE) perché, prevedendo l’obbligo di residenza per accedere alle suddette agevolazioni fiscali, restringe la libertà fondamentale di circolazione delle persone e risulta discriminatoria nei confronti dei cittadini italiani che non risiedono in Italia e di coloro che non sono cittadini italiani.
Occorre anche precisare che l’articolo 4, comma 5, lettera f del D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012, ha previsto che “i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.”
Pertanto, i Comuni possono (secondo una loro scelta discrezionale) inserire nei loro regolamenti una tale clausola agevolativa per gli immobili posseduti da italiani residenti all’estero e riservare alle unità immobiliari in questione lo stesso trattamento previsto per l’abitazione principale (applicazione dell’aliquota agevolata e detrazione).
Di conseguenza, si è creata una situazione – di evidente diseguaglianza – in cui alcuni Comuni hanno deliberato di assimilare all’abitazione principale l’immobile posseduto dagli italiani residenti all’estero e altri hanno deliberato di considerarlo seconda casa, applicando l’IMU come seconda casa.
Per chi fosse interessato ad approfondire la questione, si segnala la conferenza stampa relativa ad un ricorso con il quale sono stati impugnati il regolamento IMU e la delibera di determinazione delle aliquote IMU di un Comune

Mikaela Hillerstrom Wirz
Avvocato del Foro di Roma