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domande di natura fiscale? Scrivete il vostro quesito ed inviatelo a: Circolo Svizzero – domande al Consulente fiscale – via Marcello Malpighi, n. 14 – 00161 Roma oppure a circolo@romeswiss.net
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Buongiorno,
Mi permetto disturbarVi per chiedere alcune informazioni. Sono un traduttore libero professionista con regolare Partita IVA. Sono Italiano. Risiedo a Maracalagonis (CA) dove svolgo la mia attività di servizi di assistenza segretariale e traduzioni. Ho alcuni clienti francofoni (Francia, Belgio, Lussemburgo) a cui emetto fattura – esente IVA – per le mie traduzioni con la dicitura “Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 7,4° comma, lettera e, d.p.r. 633/72 e c.m. 10.6.1998 n. 147/e”. Ho tradotto un breve testo per un cliente Svizzero. Mi ha detto che non ha, in Italia, partita IVA e Codice Fiscale. Come mi devo comportare per l’emissione della fattura? Inoltre, un altro cliente svizzero è interessato ai miei servizi di segreteria esternalizzata. In pratica devo contattare i suoi clienti in Svizzera (con posta elettronica ed eventualmente telefonicamente dalla mia sede per presentare il loro prodotto ed anche per svolgere altre attività segretariali a distanza: scrivere testi, preparare articoli stampa, ricerche su internet, riassunti documentali, procedere a traduzioni inglese/francese/italiano. In breve: servizi di Assistenza di Direzione a distanza. Anche in questo caso come mi devo comportare con la fattura? Tra l’altro, sono in trattativa anche con un cliente del Principato di Monaco. Come gestire le auspicate fatture? Grazie per il tempo che vorrete gentilmente dedicarmi. distinti saluti. S.C. – Sardegna

A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono state introdotte con la Direttiva n. 2008/8/CE nuove regole per quanto riguarda il luogo di prestazione dei servizi che incidono profondamente sulla territorialità delle stesse. Ciò ha comportato una parziale riscrittura dell’art. 7 del DPR 633/72 con l’introduzione dei nuovi artt. da 7-bis a 7-septies.
Di conseguenza per tutti i suoi clienti stabiliti nella Comunità Europea, la corretta dicitura da riportare in fattura diviene la seguente: “Operazione fuori campo Iva ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/72 – reverse charge”. Condizione necessaria per poter applicare il suddetto articolo e quindi porre in essere operazioni in ambito UE è la verifica della soggettività Iva dei suoi committenti, ovvero la loro iscrizione nell’archivio Vies, oltre ovviamente al fatto che anche lei stesso debba necessariamente essere iscritto nello stesso. Il Vies altro non è che un archivio informatico contenente di tutti i soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie.
In presenza di un committente extracomunitario la verifica della soggettività passiva diviene assai più complicata non essendo possibile la verifica della partita Iva. Nel nostro caso, il committente svizzero, dichiarando di non esserne in possesso non può essere considerato soggetto passivo e di riflesso non è possibile applicare l’art. 7-ter. Pertanto ritengo debba essere considerata un’operazione territorialmente rilevante in Italia con la conseguente applicazione dell’Iva. Per una più chiara e completa panoramica e per allacciarmi al suo secondo quesito, non può essere trascurato il riferimento all’art. 7-septies riguardante le disposizioni relative ad alcune prestazioni di servizi, fra le quali le prestazioni per via elettronica, rese a non soggetti passivi stabiliti fuori dalla Comunità. Queste, in deroga all’art. 7-ter, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato. Il Principato di Monaco rientra tra i Paesi che non fanno parte dell’UE ma hanno adottato l’euro come moneta, sicchè deve essere considerato alla stregua di un paese extracomunitario per il quale vale quanto appena scritto sopra.

Dott. Goffredo RUSSO WÄLTI
Studio Russo Wälti e Associati
Via Reno, 21- 00198 Roma