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domande di natura fiscale? Scrivete il vostro quesito ed inviatelo a: Circolo Svizzero – domande al Consulente fiscale – via Marcello Malpighi, n. 14 – 00161 Roma oppure a circolo@romeswiss.net
PMI 7
Buongiorno Goffredo,
ci siamo incontrati di recente a Roma in occasione dell’ultimo ….
Ti scrivo per approfondire una questione di cui mi avevi così gentilmente parlato e riguardante la possibile applicazione in Italia di una ritenuta d’acconto del 30% per prestazioni professionali svolte a favore di un committente italiano come lavoratore autonomo indipendente residente in Svizzera.
Vorrei ora chiederti se mi puoi confermare l’obbligo di corrispondere il 30% di ritenuta d’acconto al committente italiano, oppure se, dichiarando il mio reddito in Svizzera, sono esente da questa imposizione.
Mi accennavi anche ad una possibile differenza di trattamento per una società di capitali svizzera rispetto ad un lavoratore autonomo indipendente e residente svizzero, ove quest’ultimo fosse soggetto alla ritenuta d’acconto. Come mai la società di capitali sarebbe esente dalla ritenuta d’acconto in Italia mentre non lo sarebbe il lavoratore autonomo indipendente? Potresti chiarirmi questo punto?
Molte grazie per la Tua attenzione e cordiali saluti,
FRM (Roma)

Circa i quesiti che mi poni preliminarmente tengo a precisarti che l’obbligo di effettuare la ritenuta sui compensi (e il relativo obbligo di versamento all’erario) non spetta al prestatore-lavoratore autonomo ma al committente. Ciò posto, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d), del Dpr 917/1986 (Tuir), si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato. Di converso, l’articolo 25, comma 2, del Dpr 600/1973 stabilisce che sui compensi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti non residenti deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di impresa.
Sono esclusi dal prelievo i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero da soggetti residenti e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
A tal proposito, occorre ricordare che l’articolo 75 del Dpr 600/1973 prevede che nell’applicazione delle norme relative alle imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Le vigenti convenzioni internazionali stipulate dall’Italia per evitare le doppie imposizioni, in conformità all’articolo 14 del modello Ocse, prevedono che i redditi che un soggetto residente di uno Stato ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del prestatore, a meno che questi non disponga di una sede fissa stabile in Italia.
Per il trattamento fiscale da applicarsi in Italia sulle prestazioni di lavoratori autonomi stranieri la normativa interna prevede sostanzialmente due articoli:
• l’articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir, in base al quale i redditi di lavoro autonomo, tra i quali rientrano anche quelli derivanti da attività artistiche dei non residenti, si considerano prodotti in Italia se le prestazioni da cui derivano sono realizzate nel territorio dello Stato;
• l’articolo 25, comma 2, del Dpr 600/1973, che dispone che sui compensi di lavoro autonomo, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento.
Ne discende che il cittadino straniero che svolge attività professionale nel nostro Paese è tassato, tramite ritenuta alla fonte, indipendentemente dalla forma con cui esercita la sua attività, salvo che non esista una Convenzione sulle doppie imposizioni che disponga diversamente. Ritornando all’articolo 25 comma 2 del DPR n. 600/73, si rende necessario sottolineare che esso assoggetta a ritenuta del 30 per cento anche i compensi riferiti a prestazioni effettuate in regime di impresa, in deroga al principio generale di non assoggettamento a ritenuta di tali redditi percepiti da soggetti residenti.
Pertanto, in occasione di prestazioni di servizi svolte da professionisti ed imprese non residenti, bisognerà tenere presente l’obbligo di effettuazione della ritenuta a titolo d’imposta del 30 per cento, ed è facile capire il motivo di questa norma: non essendo presente per più di 183 giorni nel territorio italiano e quindi non essendo soggetto a dichiarazione dei redditi in Italia, il professionista o l’impresa non residente a cui non fosse stata operata la ritenuta a titolo d’imposta andrebbe via dal territorio italiano senza restare assoggettato ad alcuna imposta.
Si evidenzia che nell’ambito del lavoro autonomo devono essere sottoposti alla ritenuta anche i rimborsi spese, in quanto rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 53 del Tuir. Se la prestazione di lavoro autonomo è effettuata fuori dal territorio nazionale, il compenso non è assoggettato a ritenuta, indipendentemente dalla circostanza che i servizi resi siano utilizzati in Italia.
La normativa interna è destinata ad essere disapplicata in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni vigente fra l’Italia e lo Stato estero di residenza del prestatore. L’articolo 75 del Dpr 600/1973 dispone infatti: “Accordi internazionali – Nell’applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia”. Il modello Ocse, cui usualmente tali Convenzioni fanno riferimento, determina la tassazione dei redditi di impresa nello Stato dove l’impresa ha sede, a meno che non vi sia la presenza, in altro Stato, di una sua stabile organizzazione (articolo 7); il reddito derivante dalle “professioni indipendenti” (ovvero dall’esercizio di lavoro autonomo, secondo i canoni della legislazione italiana), autonomamente regolato dall’articolo 14 del modello Ocse fino al 29 aprile 2000, è oggi considerato assoggettato alle previsioni dell’articolo 7.
Se viene applicata una Convenzione che prevede un trattamento più favorevole rispetto al Dpr 600/1973 (ovvero che non contempla l’imponibilità del reddito del percettore in Italia, escludendo quindi l’obbligo di ritenuta, così come previsto dalla Convenzione fra l’Italia e la Svizzera, o che determina la ritenuta a un’aliquota inferiore), tale trattamento sarà applicato dal sostituto d’imposta previa consegna, da parte del prestatore di servizi, di un attestato dell’autorità fiscale straniera, certificante l’esistenza delle condizioni richieste ai fini dell’applicazione del regime convenzionale, ovvero la residenza fiscale nello Stato estero e l’imponibilità in tale Stato dei redditi a questo imputabili. Inoltre, il prestatore dovrà consegnare al sostituto d’imposta una dichiarazione relativa al periodo di complessiva permanenza in Italia nell’anno solare, nonché la dichiarazione di non possedere in Italia una stabile organizzazione o base fissa.
Per quanto riguarda i contributi previdenziali, si ritiene che la circolare INPS del 21 Dicembre 2004 n°164 si applichi anche ai prestatori di lavoro autonomo occasionale non residenti per prestazioni svolte in Italia laddove siano superati i limiti di assoggettamento ad inps (€ 5.000,00). In particolare solo in presenza di convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni si potrà far riferimento all’art.14 del citato schema OCSE per cui non è dovuto il contributo in Italia, che sarà invece dovuto nel paese di residenza del prestatore.
In ultimo, per quanto riguarda il diverso trattamento delle società di capitali riguarda la politica fiscale e non mi è dato saperne la motivazione, ritengo comunque che sia dovuta alla numerosità statistica delle società di capitali straniere che operano in Italia senza una stabile organizzazione, fermo restando che per taluni redditi come a. e. interessi, royalties e dividendi anche le persone giuridiche non residenti saranno soggette a ritenuta.

Dott. Goffredo RUSSO WÄLTI
Studio Russo Wälti e Associati
Via Reno, 21- 00198 Roma