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Dal 1° gennaio 2015 la rendita minima AVS/AI aumenta di 5 franchi e l’importo delle prestazioni complementari destinato alla copertura del fabbisogno vitale verranno adeguate all’attuale evoluzione dei prezzi e dei salari (indice misto). Lo ha deciso il Consiglio federale, di conseguenza saranno aggiornati anche gli importi limite della previdenza professionale, tra cui la deduzione di coordinamento, nonché i contributi versati al pilastro 3a esenti da imposte.
AVS-AHV
La rendita minima AVS/AI passerà da 1170 a 1175 franchi al mese, quella massima da 2340 a2350. Nell’ambito delle prestazioni complementari, i nuovi importi annui destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale ammonteranno a 19.290 franchi (attualmente 19.210) per le persone sole, a 28.935 (attualmente 28.815) per le coppie sposate ed a 10.080 (attualmente 10.035) per gli orfani. Saranno adeguati anche gli assegni per grandi invalidi.

Sia il contributo minimo AVS/AI/IPG per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa che quello per l’AVS/AI facoltativa rimarranno invariati, rispettivamente a 480 ed a 914 franchi l’anno, mentre il limite superiore della tavola scalare per gli indipendenti verrà adeguato verso l’alto.

Nel quadro delle modifiche d’ordinanza in materia, inoltre, il Consiglio federale intende esonerare dall’obbligo contributivo i salari di poco conto percepiti dai giovani per servizi svolti nelle economie domestiche. Ciò significa per esempio che chi ricorrerà occasionalmente a un babysitter non sarà più tenuto a conteggiare ed a pagare i contributi del datore di lavoro; inoltre dal salario di poco conto percepito per l’attività summenzionata non verranno più detratti i contributi AVS.

Concretamente, i giovani fino a 25 anni non saranno tenuti a pagare contributi sui salari percepiti per servizi svolti nelle economie domestiche che non superano i 750 franchi l’anno. Potranno tuttavia esigere il conteggio dei contributi del datore di lavoro e del lavoratore nell’AVS.