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Non ci può essere imposizione di prescrizioni che abbia effetto la limitazione o, comunque, il condizionamento della libertà del medico di scegliere il farmaco da prescrivere al proprio paziente.
vita
Questo in sintesi quanto affermato dal Tar Lazio nella sentenza che boccia la Delibera regionale che limitava l’uso dei farmaci coperti da brevetto in presenza di generici.

I criteri di prescrizione non devono incidere sul principio di libera scelta del farmaco da parte del medico quale aspetto del diritto alla salute riconosciuto dall’art. 32 della Costituzione.

La vita non ha un prezzo.