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I Comuni detengono il compito di organizzare la prevenzione e il controllo dei cani randagi. Questo quanto ci ricorda la sentenza numero 3974/2015 del Tribunale di Palermo che ha condannato un Comune a pagare i danni provocati dai cani randagi che circolano per la città.
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La legge quadro n. 281 del 14 agosto 1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo affida ai Comuni, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, come le Aziende Sanitarie Locali, a prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare che gli animali vaganti arrechino danni a loro stessi ed alle persone, nel territorio di loro competenza.

Infatti la norma promuove e disciplina, nei principi generali, la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.