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In occasione della sua seduta del 16 aprile 2020, il Consiglio federale ha approvato gli adeguamenti e le precisazioni concernenti l’ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19). Tali adeguamenti e precisazioni sono volti a evitare dubbi e malintesi nonché ad apportare chiarimenti per la popolazione. Nello specifico vengono disciplinati in modo esplicito il divieto di effettuare viaggi a scopo di acquisti nonché le disposizioni concernenti le multe.

Da metà marzo la Svizzera, per motivi di politica sanitaria, ha reintrodotto provvisoriamente i controlli alle frontiere interne ed emanato divieti di entrata. La restrizione del traffico turistico è volta alla salvaguardia della salute della popolazione residente in Svizzera e all’impedimento di un’ulteriore diffusione del coronavirus. Dalle attuali informazioni emerge che in generale l’attuazione delle misure alle frontiere esterne e negli aeroporti funziona bene. Il Consiglio federale sconsiglia di effettuare viaggi non essenziali.

Tuttavia, nelle ultime settimane l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha constatato un intenso traffico transfrontaliero a scopo di acquisti.

Ai fini della precisazione della prassi vigente, l’ordinanza 2 COVID-19 viene completata con un nuovo articolo. Al rientro in Svizzera viene inflitta una multa di 100 franchi se si tratta di un evidente caso di turismo degli acquisti e se il passaggio della frontiera è avvenuto esclusivamente a tale scopo. La multa non viene inflitta per sanzionare l’acquisto, bensì per aver ostacolato il lavoro dell’autorità di protezione del confine.

Le persone, la cui entrata in Svizzera non è consentita ai sensi dell’ordinanza 2 COVID-19, vengono respinte, ma non punite con una multa. Contro il rifiuto d’entrata è possibile fare opposizione presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Per i cittadini svizzeri e le persone con un titolo di soggiorno svizzero l’entrata è sempre consentita, indipendentemente dallo scopo del passaggio della frontiera in Svizzera.

Nel contempo la SEM ha integrato delle precisazioni nell’istruzione relativa all’ordinanza 2 COVID-19 del Consiglio federale. Si tratta di definire, tra l’altro, in maniera più precisa quali cittadini stranieri si trovano in una situazione di assoluta necessità e sono quindi autorizzati a entrare in Svizzera conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettera f dell’ordinanza 2 COVID-19. Da ora è quindi consentita l’entrata e l’uscita per i seguenti motivi, a condizione che questi siano debitamente comprovati e plausibili (elenco non esaustivo): cura di familiari ammalati o anziani (con rispettivi certificati medici, registri delle famiglie ecc.); esercizio del diritto di visita retto dal diritto civile di genitori separati; appuntamenti giudiziari importanti o riunioni d’affari improrogabili; prosecuzione di un trattamento medico in Svizzera e all’estero.

L’uscita dalla Svizzera presso i valichi di frontiera aperti è tuttora consentita sono però sconsigliati i passaggi dei valichi per attività del tempo libero. L’AFD prega le persone che volessero attraversare i valichi di osservare le relative disposizioni di entrata dei Paesi limitrofi. Fonte: admin.ch
photo: pixabay