L’Antologia propone un viaggio letterario sulla Svizzera, la sua cultura, la sua natura e le sue istituzioni sia viste dagli stessi svizzeri che viste da fuori. Con l’Antologia questa settimana daremo un’occhiata a come la legislazione elvetica ha considerato e trattato i figli nati fuori dal matrimonio nell’800 scritto nel 1865 dal dottore in legge Lèon Morillot.
Lèon Morillot (19 luglio 1838 – 20 ottobre 1909) è stato un politico francese, dottore in legge fu revisore dei conti presso il Consiglio di Stato nel 1867, fu vicecapo di gabinetto del ministreo della Pubblica istruzione; vicecapo del servizio delle sezioni estere all’Esposizioneunversale di PArigi nel 1867, poi di segretario aggiunto della commissione francese all’Esposizione di Amsterdam nel 1869 e infine, come segretario della commissione d’inchiesta sul regime economico della Francia, nel 1870.
Si stabilì nella Marna dove divenne sindaco diSaint-Lumirt-la-Populeuse nel 1874 e, nel 1886, divenne consigliere generale del Cantone di Thiéblemont-Farémont.
Fu deputato della Marna (1889 – 1902) nel gruppo dei repubblicani progressisiti.
Nel 1865 scrisse: De la condition des enfants nés hors mariage en Europe et spécialement en Frande, dans l’antiquité, au moyen âge et des nos jours; una rassegna sul filo del tempo che, partendo dal presupposto che il matrimonio è un’istituzione diffusa in tutte le culture e che tutti i legislatori l’hanno regolamentata, esamina anche come il legislatore abbia regolamentato la condizione dei figli nati al di fuori del matrimonio. Dal diritto romano, al diritto canonico, alle legislazioni barbariche di Celti, Germani, Franchi, Scandinavi, Slavi, dal diritto francese e di alcune legislazioni europee dai tempi barbarici fino al XVIII secolo a il diritto moderno, Morillot analizza e confronta la situazione in vari Paesi dell’Europa tra cui la Confederazione Elvetica della seconda metà dell’800.
Lèon Morillot: De la condition des enfants nés hors mariage en Europe et spécialement en Frande, dans l’antiquité, au moyen âge et des nos jours, edito da Auguste Durand, Parigi, 1865.
Confederazione Elvetica
In Svizzera come in Francia, il figlio naturale non è soggetto ad alcuna limitazione civile, non è inoltre escluso dal godimento di alcun diritto politico in ragione della sua nascita. Egli vede limitata la sua capacità solo in relazione all’esercizio dei diritti derivanti dalla parentela.
Tutta la legislazione svizzera ammette il riconoscimento dei figli naturali; ma poiché nella Confederazione Svizzera il numero dei figli naturali è molto considerevole , e poiché la loro educazione spetta ai comuni, in assenza dei genitori, non solo può aver luogo il riconoscimento, ma anche la ricerca della paternità e della maternità consentito, può essere ordinato anche d’ufficio.
Soltanto i Cantoni di Neuchâtel e del Ticino non consentono la ricerca di paternità. L’azione dell’accertamento della paternità può essere proposta davanti al giudice del domicilio della madre, oppure davanti a quello del domicilio del convenuto. Il figlio verrà assegnato alla madre in uno dei seguenti casi: 1° se l’imputato dimostra che all’epoca indicata della convivenza, lui, a causa di qualche incidente, era nell’impossibilità fisica di avere rapporti con la richiedente; 2° se dimostra che questa ha condotto una vita dissoluta e scandalosa o che sia stata condannata alla reclusione; 3° se l’azione è intentata contro una persona deceduta; 4° se, al momento della convivenza dichiarata, uno dei due membri delle coppia era sposato; 5° se il richiedente ha già avuto uno o più figli illegittimi.
La prova dei fatti addotti dalla madre avverrà per titolo o per testimoni. Quando la donna non ha dimostrato i fatti da lei addotti, il giudice può, a seconda delle circostanze e se la donna gli ha dichiarato la gravidanza entro i termini prescritti e se il momento del parto coincide con la convivenza da lei indicata, il giudice può concedere il giuramento suppletivo alla madre o il giuramento purgatorio (si tratta di un giuramento, della tradizione franca, che permetteva ad un imputato di scagionarsi da un’accusa quando era impossibile fornire la prova della sua innocenza) all’imputato.
Il giuramento prestato dalla madre consiste nell’affermare che, durante il periodo che va dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita del bambino, non ha avuto rapporti con nessun altro uomo che l’accusato. Il giuramento purgatorio prestato dal’imputato consiste nell’affermare che durante questo periodo non ha avuto alcun rapporto con la madre del bambino. L’azione della madre per accertare la paternità si prescrive dopo tre mesi dal giorno della nascita del bambino. (Fine prima parte)