L’Antologia propone un viaggio letterario sulla Svizzera, la sua cultura, la sua natura e le sue istituzioni sia viste dagli stessi svizzeri che viste da fuori. Oggi la terza ed ultima parte dell’estratto dal libro “De la condition des enfants nés hors mariage en Europe et spécialement en Frande, dans l’antiquité, au moyen âge et des nos jours” scritto nel 1865 da Lèon Morillot (19 luglio 1838 – 20 ottobre 1909, politico francese e dottore in legge, ed edito da Auguste Durand a Parigi.
Confederazione Elvetica – Terza parte
I vari legislatori svizzeri invitano i discendenti del figlio illegittimo e rivendicare i diritti successori che spettano al loro genitore. Secondo l’art. 15 del Codice civile di Friburgo, i discendenti illegittimi di una figlia naturale la rappresentano e prendono l’eredità lasciata dalla madre naturale della loro madre, ciò che ella stessa vi avrebbe preso.
Vediamo ora in poche parole come funziona la successione dei figli naturali. Senza alcun dubbio, se il figlio naturale lascia dei discendenti legittimi questi raccolgono il suo patrimonio. Ma cosa decidere se non ne lascia? Possiamo dire come regola generale, che si chiama alla successione dei figli naturali le persone delle quali i figli naturali sono essi stessi chiamati a succedere.
Aggiungiamo inoltre che nei Cantoni del Valais e di Neuchâtel, ritroviamo la disposizione contenuta nell’art. 766 del Codice Napoleonico,così concepito:”In caso di premorte del figlio naturale a padre e madre, i beni che avrebbe ricevuto in successione passano ai fratelli e alle sorelle legittimi, se rientrano naturalmente nella successione; le azioni di ripresa, se esistono, o il prezzo dei beni alienati, se ancora dovuto, ritornano ai fratelli legittimi. Tutti gli altri beni passano ai fratelli e alle sorelle naturali o ai loro discendenti”.
Prima di occuparci dei modi ammessi dai codici svizzeri per elevare i figli naturali alla condizione di figli legittimi, facciamo notare che l’articolo 521 dell’Ordinanza giudiziaria della città di Basilea del 1719, che toglie alle persone illegittime il diritto di prova, sotto pena di vedere i loro beni devoluti all’erario, è stato abrogato dall’art. 91 dell’ Ordinanza sul matrimonio del 1° agosto 1837, secondo cui il figlio illegittimo, non avendo colpa, non è quindi escluso dal godimento dei diritti politici o civili, e non ha bisogno di alcun permesso dell’autorità per fare testamento o ricevere per testamento.
La legittimazione dei figli naturali mediante matrimonio è praticata in tutti i Cantoni. Avviene automaticamente per il solo fatto di aver contratto matrimonio nei Cantoni Vaud e Soletta. Nel Canton Ticino la legittimazione deve essere accompagnata da una dichiarazione espressa che può avvenire prima, durante o dopo la celebrazione del matrimonio. A Neuchâtel e nel Vallese ci atteniamo al Codice civile francese. Il figlio così legittimato ha tutti i diritti del figlio legittimo.
Alla legittimazione per matrimonio successivo alla nascita, il Codice di Lucerna aggiunge la legittimazione per decreto del Gran consiglio; ma i diritti conferiti da quest’ultima legittimazione sono limitati al padre del bambino e ai suoi ascendenti e discendenti, nei confronti degli altri componenti della famiglia questa resta senza effetto. Nel Cantone di Zurigo esiste una legittimazione per ordinanza del tribunale fatta su richiesta del padre, che non può sposare la madre di suo figlio perché morta. A Friburgo il padre o la madre del bambino possono legittimarlo mediante sentenza, se è nato sotto il vincolo di una promessa di matrimonio certificata. Una disposizione curiosa e particolare della città di Basilea è che gli antenati o altri discendenti più lontani di un bastardo possono, quando vogliono che questo figlio eredi da loro, chiedere ed ottenere la sua legittimazione.
In tutti i Cantoni della Svizzera incontriamo ancora la distinzione dei bambini nati al di fuori del matrimonio in figli naturali semplici e in figli nati da incesto o da adulterini. Questi ultimi sono trattati con minor favore dei primi; generalmente hanno diritto solo agli alimenti e non possono essere legittimati. Tuttavia nel Canton Ticino, i figli incestuosi si ritengono legittimati dal successivo matrimonio dei genitori, dopo che l’impedimento è stato cancellato da una dispensa ecclesiastica.