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Fino alla sentenza di principio del Tribunale federale del 2011, gli utili risultanti dall’alienazione di fondi agricoli e silvicoli erano esonerati dall’imposta federale diretta (DTF 138 II 32). Nel 2011 il Tribunale federale ha limitato questo privilegio ai fondi che sottostanno alla legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR). Da allora gli utili conseguiti con l’alienazione di riserve di terreni edificabili facenti parte degli immobilizzi di aziende agricole e silvicole sono interamente imponibili.
orvieto 3-1-2010 036
In adempimento alla mozione del consigliere nazionale Leo Müller (12.3172), trasmessa dal Parlamento, il Consiglio federale ha licenziato l’11.03.2016 il messaggio che prevede il ritorno all’imposizione privilegiata degli utili risultanti da tutti i fondi di un’azienda agricola o silvicola.

In questo modo l’utile derivante dall’aumento di valore rimarrebbe esente dall’imposta federale diretta. Nei Cantoni l’utile sarebbe assoggettato all’imposta sugli utili da sostanza immobiliare con il ritorno all’imposizione privilegiata delle riserve di terreni edificabili delle aziende agricole e silvicole.

Tutti i fondi facenti parte degli immobilizzi di un’azienda agricola o silvicola dovrebbero beneficiare di un’imposizione privilegiata come quella applicata fino al 2011.