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Va evitato ogni spostamento, anche nella propria città. Si può uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità. Ove richiesto, queste esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia o scaricati da Internet (modulo di autocertificazione). Una falsa dichiarazione è un reato.

Cosa si raccomanda a tutti i cittadini italiani e soprattutto alle persone anziane?

  • evitare gli spostamenti, salvo quelli per esigenze lavorative o motivi di salute
  • ai soggetti con febbre superiore a 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali e di contattare il proprio medico curante
  • divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chi è sottoposto alla quarantena o è risultato positivo al virus.
  • è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
  • ai soggetti con sintomatologia  da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  • chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del DPCM 8 marzo, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera  scelta
  • le persone per le quali la Dipartimento di prevenzione della Asl accerta la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento  fiduciario devono:
    1. mantenere lo stato di isolamento per quattordici  giorni dall’ultima esposizione
    2. divieto di contatti sociali
    3. divieto di spostamenti e viaggi
    4.  obbligo  di  rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
  • in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
    1. avvertire immediatamente il medico di medicina generale  o  il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;
    2. indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della sorveglianza sanitaria
    3. e allontanarsi dagli altri conviventi;rimanere nella propria stanza con la porta chiusa  garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

Divieto di assembramento

Sull’intero territorio nazionale é vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Chiudono i negozi (eccetto alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccai, edicole, benzinai)

Il dpcm sospende le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle che vendono beni di prima necessità individuati nell’allegato 1 al documento (dalle farmacie ai tabaccai, edicole, benzinai). Sono chiusi anche i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Stop a bar e ristoranti

Resta consentita invece la consegna a domicilio di cibi. Rimangono aperti anche i posti di ristoro lungo le autostrade e all’interno di stazioni, aeroporti e ospedali (sempre garantendo il metro di distanza tra le persone), le mense e il catering continuativo su base contrattuale a condizione che garantiscano il metro di distanza interpersonale.

Sospesi eventi e competizioni sportive

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Restano consentite solo quelle organizzate da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico.

Allenamenti per gli atleti a porte chiuse

Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali.

Stop a palestre, piscine, spa e centri ricreativi

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali, centri ricreativi.

Chiusi estetisti e parrucchieri

Parrucchieri, barbieri, estetisti devono sospendere la propria attività. Restano aperti invece i servizi di lavanderia e di pompe funebri (come specifica l’allegato 2).

Banche, poste e uffici pubblici aperti

Restano garantiti anche i servizi finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Favorire il lavoro agile il più possibile

Il Dpcm invita le aziende a incentivare ferie, congedi retribuiti e lavoro agile. Non fa eccezione la pubblica amministrazione, che deve assicurare lo smart working, a esclusione dei servizi indifferibili da rendere al pubblico.

Alle imprese è raccomandato di rispettare i protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Consulta: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020

 

Cosa stanno facendo le Regioni per i casi in Italia?

Possibili limitazioni dei trasporti

I presidenti delle Regioni possono ridurre i trasporti pubblici locali. Inoltre, il ministero delle Infrastrutture, di concerto con quello della Salute, può disporre la riduzione delle corse dei treni, dei voli e dei trasporti marittimi.

In seguito alla comparsa di casi di trasmissione locale di COVID-19 in alcune Regioni Italiane, a partire dal 21 febbraio sono state emanate ordinanze finalizzate alla gestione ed al contenimento dell’emergenza sanitaria in atto. L’8 marzo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un DPCM che sostituisce quelli del 1 marzo e del 4 marzo e dispone nuove misure di contenimento in base alle aree geografiche di intervento.

 

Fonte: http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus