domande di natura fiscale? Scrivete il vostro quesito ed inviatelo a: Circolo Svizzero – domande al Consulente fiscale – via Marcello Malpighi, n. 14 – 00161 Roma oppure a circolo@romeswiss.net
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Gentile Dottore,
Le scrivo per affrontare l’argomento sulla recente proroga, di qualche giorno in merito alla Voluntary Disclosure e per sapere se con i nuovi termini è cambiato qualche cosa oppure si tratta solo di uno slittamento.
La ringrazio in anticipo per il suo lavoro
Cordiali saluti e complimenti per i costanti aggiornamenti che ci vengono forniti sui vari argomenti offerti dalla vostra pagina web.
PW (Roma)
Gentile Lettore,
Le ricordiamo che il nostro operato, webmaster, redazione e consulenti, è assolutamente gratuito e volontario a disposizione della Comunità Svizzera per questa ragione vengono pubblicati sul sito, una volta mese, un quesito posto per ogni rubrica, con la relativa risposta che sia di interesse generale.
Per il sostegno delle nostre attività sono graditi “versamenti liberali” da effettuare mediante bonifico sul nostro c/c bancario IBAN: IT 50 Q 05216 03216 000000005712 – Credito Valtellinese, intestato a Circolo Svizzero.
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Il nuovo termine di scadenza per la trasmissione dell’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) in materia fiscale è fissato al 30 novembre 2015, mentre il termine di trasmissione di eventuali integrazioni all’istanza, della relazione e dei documenti è fissato al 30 dicembre 2015. Il DL n. 153 del 30 settembre 2015 offre infatti la possibilità a chi, non avendo aderito nei termini previsti del 30 settembre ultimo scorso, era rimasto in qualche modo fuori dalla procedura di regolarizzazione volontaria. Immutata la disciplina della collaborazione volontaria per i ritardatari in termini di benefici premiali, cause di esclusione della punibilità, cause ostative ed inoltre non vi sarà alcun aumento delle sanzioni.
Il decreto legge sulla proroga contiene poi un’altra importante novità, peraltro attesa da tempo, che si applica a tutte le procedure in corso, l’inapplicabilità delle sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio per la violazioni del divieto di intestazione fittizia e di utilizzo di conti o libretti di risparmi in forma anonima.
All’Agenzia delle entrate, alla luce dei nuovi termini di decadenza introdotti per chi ha aderito alla collaborazione volontaria, viene data la possibilità di lavorare le istanze di accesso alla procedura durante tutto il 2016. Tuttavia ritengo che, come spesso succede in Italia, il programma di collaborazione volontaria potrebbe non esaurirsi con il 30 dicembre. È infatti iniziato l’iter parlamentare di conversione del decreto di proroga che, attraverso l’assegnazione alle Commissioni parlamentari darà l’impulso per l’avvio del percorso emendativo avente ad oggetto un’ulteriore proroga dell’operazione di emersione fino ad almeno la metà del 2016. Questo anche alla luce delle attese di gettito, che sono di circa 3 miliardi, poco meno della metà del gettito incassato dall’Erario con lo scudo fiscale del 2009/10, su un imponibile emerso di circa 28 miliardi alla data del 30 settembre, ben lontano dalle seppur prudenti stime del governo che indicavano giacenze estere per almeno 180 miliardi di euro.
Sull’opportunità o meno di aderire a quest’ultima possibilità di regolarizzazione debbo rilevare che se il fisco italiano dovesse comportarsi come quello olandese, i soggetti residenti fiscalmente in Italia che non aderiranno alla procedura di emersione relativamente ad attivi detenuti in Svizzera in violazione agli obblighi di monitoraggio fiscale saranno sicuramente oggetto di accertamento.
Infatti la scelta di Berna di non opporsi alla richiesta dell’Olanda di conoscere i nomi dei correntisti residenti nei Paesi Bassi sancisce la fine dell’epoca del segreto bancario e l’inizio dello scambio di informazioni. Nel caso olandese il fisco per richiedere tali informazioni ha usato la possibilità delle domande raggruppate introdotte nel sistema Svizzero dalla legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Laaf), approvata dal parlamento svizzero, fermo restando il divieto del così detto: “fishing expedition” ovvero la pesca indiscriminata e generalizzata di informazioni. Se tale richiesta fosse stata inoltrata dall’Amministrazione finanziaria italiana, la data di richiesta di informazioni sarebbe quella del 1° febbraio 2013, prima data ammessa dal diritto svizzero per chiedere le domande di gruppo, al 24 febbraio 2015, giorno successivo alla sottoscrizione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana, a partire dalla quale è possibile per il Fisco italiano richiedere informazioni. Questa, peraltro, non è solo un’ipotesi, ma una prospettiva concreta, visto che proprio pochi giorni fa, Rossella Orlandi, direttore dell’Agenzia delle entrate, ha dichiarato che l’amministrazione finanziaria italiana intende avvalersi di tale possibilità e di procedere in senso analogo a quanto fatto dall’Olanda.
Dott. Goffredo RUSSO WÄLTI
Studio Russo Wälti e Associati
Via Reno, 21- 00198 Roma