In futuro i produttori svizzeri potranno chiedere la protezione delle indicazioni geografiche in numerosi Stati con un’unica semplice procedura. Nella seduta del 5°giugno 2020, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche (modifica della legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza) destinato al Parlamento.
Tête-de-Moine, kirsch di Zugo o del Rigi o l’indicazione “Swiss” per gli orologi: le indicazioni geografiche protette si sono rivelate uno strumento efficace per le catene di valore di prodotti di qualità . Pertanto, in tempi di crescente liberalizzazione dei mercati, questo principio va sviluppato ulteriormente a livello internazionale.
L’Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni di origine e sulla loro registrazione internazionale del 1958, che la Svizzera non ha ratificato, è gestito dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). L’Accordo è stato rivisto nel 2015 con l’adozione dell’Atto di Ginevra, che prevede in particolare l’estensione del sistema a tutte le indicazioni geografiche (denominazioni d’origine e indicazioni di provenienza). L’Atto di Ginevra è un trattato internazionale a sé stante, entrato in vigore il 26 febbraio 2020 dopo l’adesione dell’Unione europea.
Il Consiglio federale chiede che la Svizzera aderisca all’Atto di Ginevra. L’adesione consentirà ai beneficiari svizzeri di denominazioni d’origine e indicazioni geografiche di ottenerne la protezione in tutti i Paesi membri dell’atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona con una procedura di registrazione internazionale semplice ed economica. Attualmente, per proteggere le loro indicazioni geografiche, i produttori svizzeri devono presentare una domanda separata in ogni Stato. Fonte: admin.ch