domande di natura fiscale? Scrivete il vostro quesito ed inviatelo per lettera a: Circolo Svizzero – domande al Consulente fiscale – via Marcello Malpighi, n. 14 – 00161 Roma oppure per e-mail a circolo@romeswiss.net
Sono un cittadino svizzero residente in Italia da diversi anni e sono proprietario di una casa per vacanze in Francia per la quale trovandomi all’estero non ho effettuato il versamento della IVIE entro il termine del 20.8.2012. Tale violazione può essere regolarizzata con il ravvedimento operoso? In caso di risposta affermativa, a quanto ammontano e con quali codici tributo vanno versati la sanzione e gli interessi? B.C. (Roma)
L’IVIE è una nuova imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all’estero, prevista dal DL n. 201/2011, è dovuta sui terreni e fabbricati a qualsiasi uso destinati, detenuti all’estero da persone fisiche residenti in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale nella misura dello 0,76% del valore degli stessi. L’imposta non è dovuta se il relativo ammontare non è superiore a € 200.
Detta imposta andava versata, con il mod. F24, entro il termine previsto per il saldo IRPEF. Con riferimento al 2011 la stessa, quindi, doveva essere corrisposta entro il 9 luglio scorso oppure entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.
L’omesso versamento dell’imposta IVIE, come tutte le altre imposte, può essere regolarizzato con il c.d. “ravvedimento operoso”. Quindi per il caso in esame sarà necessario versare l’imposta col codice tributo “4041” contestualmente agli interessi con il codice tributo “1668” e la sanzione ridotta, che nel caso specifico, essendo decorsi 30 giorni dalla scadenza, è pari al 3,75% (se il ravvedimento fosse stato effettuato entro 30 giorni la sanzione sarebbe stata del 3,00%). Per quest’ultima, in assenza di un codice tributo specifico, si ritiene debba essere utilizzato il codice tributo “8901”, relativo alle violazioni in materia di IRPEF. Il limite temporale ultimo per poter effettuare il ravvedimento operoso è il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
dott. Goffredo RUSSO WÄLTI
Studio Russo Wälti e Associati
Via Reno, 21- 00198 Roma