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E’ durata meno di venti giorni la disposizione che prevedeva dal 1° febbraio 2014 che i bonifici esteri fossero soggetti ad una ritenuta preventiva pari al 20% applicata dall’intermediario presso cui è trasmesso il titolo, sarebbe a dire, nel 99% dei casi, le banche.
tributi
Questa misura risiedeva nel fatto che questi movimenti nascono da redditi da capitale o attività finanziarie con sede all’estero.

Per evitare tale sanzione il cliente doveva comunicare al proprio istituto di riferimento, con una “richiesta di esclusione” che il bonifico derivava da operazioni non soggette a tassazione nel paese di provenienza, ovvero certificare la natura non finanziaria del flusso, in caso contrario, veniva applicata automaticamente la ritenuta e le banche prelevavano il 20% di ogni bonifico proveniente dall’estero.

La norma entrata in vigore il 1 febbraio con una disposizione dell’Ufficio delle entrate, provvedimento 2013/151663 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013, è stata, con provvedimento del 19 febbraio 2014, sospesa nell’operatività dallo stesso direttore dell’Agenzia delle Entrate, su richiesta del ministro dell’Economia.
E’ stato inoltre precisato che gli acconti eventualmente già trattenuti da intermediari finanziari sulla base della norma in oggetto saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari.

Passata quindi la paura anche per i pensionati svizzeri residenti in Italia che usufruiscono di una rendita AVS/AI i quali sarebbero stati interessati dal nuovo provvedimento, le cui rendite, comunque, già sono assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta cedolare secca nella misura del 5%.