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Nel mercato globale le indicazioni geografiche rappresentano un importante vantaggio concorrenziale. Con l’adesione della Svizzera all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona dovrebbe diventare più facile ed economico per i produttori svizzeri proteggere questo tipo di indicazione in tutti i Paesi contraenti.

Carne secca dei Grigioni, Tête-de-Moine, Zuger o Rigi Kirsch e Swiss per gli orologi sono esempi di indicazioni geografiche conosciute che proteggono nomi di regioni e designazioni tradizionali di prodotti la cui qualità e le cui caratteristiche essenziali sono determinate dalla loro provenienza geografica. A trarne vantaggio sono, tra gli altri, i coltivatori di ciliegi delle zone attorno al Rigi e a Zugo nonché gli innumerevoli caseifici dell’Altipiano e delle regioni di montagna.

La protezione all’estero delle indicazioni geografiche dipende attualmente dalla legislazione vigente nel Paese in questione o dagli accordi bilaterali eventualmente conclusi tra la Svizzera e il Paese interessato. I produttori svizzeri che desiderano tutelare le proprie indicazioni geografiche sono costretti a presentare una domanda separata in ogni singolo Paese. L’adesione della Svizzera all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona consentirebbe loro di tutelarsi in tutti i Paesi membri dell’Atto mediante una procedura semplice ed economica presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

L’Atto di Ginevra del 2015 è un accordo internazionale indipendente che modernizza l’Accordo di Lisbona del 1958 sulla protezione delle denominazioni d’origine e sulla loro registrazione internazionale e ne estende il campo di applicazione alle indicazioni geografiche. La Svizzera non ha ratificato l’Accordo di Lisbona.

Dal canto suo, l’entrata in vigore dell’Atto di Ginevra, che richiede la ratifica di un minimo di cinque Parti contraenti, è prevista nel 2019. Far parte del primo gruppo di Paesi firmatari vorrebbe dire per la Svizzera consolidare il proprio ruolo all’interno del nuovo sistema di protezione internazionale. La ratifica dell’Atto di Ginevra comporterebbe alcune modifiche puntuali della legge sulla protezione dei marchi (LPM).

Per procedura di consultazione si intende la fase della procedura legislativa preliminare in cui i progetti della Confederazione che hanno una considerevole portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale sono esaminati sotto il profilo della loro esattezza materiale, della loro idoneità all’attuazione e della capacità di raccogliere consensi. I progetti sono sottoposti per parere ai Cantoni, ai partiti rappresentati nell’Assemblea federale, alle associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, alle associazioni mantello dell’economia e alle cerchie interessate nel caso specifico. (Fonte: admin.ch)

Photo: Pixabay.com