domande di natura fiscale? Scrivete il vostro quesito ed inviatelo a: Circolo Svizzero – domande al Consulente fiscale – via Marcello Malpighi, n. 14 – 00161 Roma oppure a circolo@romeswiss.net
Buongiorno,
Sono cittadina svizzera di origine, italiana per il mio matrimonio quindi godo di doppia cittadinanza; risiedo in Italia dal 1984. Il mio patrimonio personale in Svizzera è costituito da n°2 appartamenti che ho acquistato tra il 2010 e il 2012 e sono titolare di un c/c presso una banca del mio cantone. In Italia sono proprietaria, insieme a mio marito, della casa dove viviamo, più terreno, nonché socia di una SAS che affitta stabile e macchinari ad una SRL. Sono regolarmente assunta e quindi percepisco uno stipendio. Oggi risiedo in Italia e ho l’obbligo di dichiarare patrimonio e reddito in Svizzera, la stessa regola sarebbe applicata se risiedessi in Svizzera? Quali sarebbero le incombenze fiscali? Nel caso trasferissi residenza e domicilio in Svizzera dove possiedo gli appartamenti di cui sopra e esercitassi una qualsiasi attività lavorativa, quale sarebbe la mia posizione nei confronti del fisco italiano? Quando andrò in Italia qualora dovessi apporre la mia firma sarà quella di residente svizzera? Posso continuare a lavorare per la società italiana che mi impiega attualmente e percepire lo stipendio italiano in Svizzera?
Cordiali saluti
DMA (Frosinone)
Gentile Signora,
la ringrazio per i suoi quesiti piuttosto articolati che mi permettono di rispondere a quanti mi chiedono le conseguenze circa un eventuale trasferimento in Svizzera.
Il principio di fiscalità internazionale basa il presupposto impositivo delle persone fisiche sulla base della residenza anagrafica (tranne che per alcuni stati come gli USA che tassano anche per la sola cittadinanza). Quindi, come già più volte accennato anche in questa stessa rubrica, bisogna chiarire il concetto di residenza fiscale che per le persone fisiche coincide, tranne rarissimi casi, con la residenza anagrafica e con il domicilio. In caso di trasferimenti in corso d’anno andrà considerato il frazionamento del periodo d’imposta come contemplato espressamente solo in alcune Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fra cui quella vigente con la Svizzera (cfr. art. 4, Convenzione tra Italia e Confederazione svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976, e ratificata con la Legge n. 943/1978) che recita testualmente: «La persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all’altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L’assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell’altro Stato a decorrere dalla stessa data». Ma attenzione che si è comunque considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 (c.d. paesi black list), fra cui risulta anche la Svizzera, salvo prova del reale trasferimento all’estero. Per fornire questa prova potrà utilizzare qualsiasi mezzo di natura documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che del nucleo familiare, l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, ecc. Evidentemente, e mi ricollego ad un suo quesito, sarà difficile giustificare la sua residenza in Svizzera mantenendo un lavoro stabile in Italia. A tal proposito la società da cui dipende potrebbe, se vi siano i presupposti, valutare un distacco all’estero e pertanto continuare la contribuzione INPS.
Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a fare la dichiarazione dei redditi in Italia, salvo i casi di esonero previsti espressamente che saranno valutati nel proseguo. I non residenti, dovranno utilizzare il Modello UNICO nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia. Quindi dovranno presentare la dichiarazione UNICO, qualificandosi come non residenti.
I redditi di “fonte” italiana che sono in ogni caso da dichiarare, e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti deve essere dichiarato all’amministrazione fiscale italiana sono:
– redditi da terreni e fabbricati situati nel territorio italiano anche nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti. Per tali redditi si intendono sia i redditi da locazione di immobili che i redditi catastali dovuti per il semplice possesso dell’immobile stesso. Nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all’Italia da una convenzione per evitare le doppie imposizioni, come è il caso della Svizzera, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero posseduti da soggetti non residenti non vanno dichiarati. Il fabbricato che il non residente possiede in Italia non può mai essere considerato come abitazione principale. Si considera infatti abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. Al non residente non spetta quindi la deduzione dal reddito complessivo per l’abitazione principale. Si ricorda altresì che nel caso di più unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione dal soggetto non residente non si applica, limitatamente ad una di esse, l’aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata;
– redditi di lavoro dipendente e assimilati quali le pensioni. In particolare, se sono pensioni “private” sono tassate soltanto in Svizzera, quelle pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana, quindi le stesse non sono imponibili in Italia se il contribuente residente in Svizzera non ha la nazionalità italiana.
Alcuni redditi di “fonte” italiana non sono in ogni caso da dichiarare, e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l’amministrazione fiscale italiana:
– redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l’esenzione o l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
– i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
Per concludere ai non residenti spettano alcune detrazioni d’imposta e deduzioni dal reddito complessivo tra cui:
danno diritto ad una detrazione del 19% sulle imposte da pagare le seguenti spese:
– le somme in denaro date spontaneamente nonché il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente in base ad apposita convenzione a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”;
– le somme pagate per mantenere beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un vincolo artistico;
– le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che svolgono attività culturali e artistiche;
– le somme date spontaneamente agli enti o fondazioni che operano nello spettacolo;
– danno diritto a una detrazione del 50% o del 36% alcune spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e ad una detrazione del 65% o del 55% alcuni interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti.
Naturalmente in virtù della citata convenzione contro le doppie imposizioni, ricorrendone i presupposti, potrà far valere in Svizzera le imposte pagate in Italia.
Dott. Goffredo RUSSO WÄLTI
Studio Russo Wälti e Associati
Via Reno, 21- 00198 Roma