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domande di natura fiscale? Scrivete il vostro quesito ed inviatelo a: Circolo Svizzero – domande al Consulente fiscale – via Marcello Malpighi, n. 14 – 00161 Roma oppure a circolo@romeswiss.net
tributi
Gentile dottore,
Buongiorno, sono un cittadino italo svizzero la cui famiglia risiede nel territorio elvetico. Volevo avere delucidazioni sulla norma riguardante i non residenti. Ho letto sul mod unico 2014 che sono da considerare residenti (in Italia) i contribuenti residenti in svizzera in quanto paese compresa nella black list. La mia domanda é la seguente: debbono i miei familiari comunicare il loro reddito percepito in Svizzera? Faccio presente che tutti i miei familiari sono impiegati presso Comune ed Enti federali Elvetici.
Fiducioso in una sua risposta, le invio i miei cordiali saluti. NDP

Gentile Signore,
per la normativa italiana vigente, i residenti all’estero che posseggano redditi prodotti in Italia, indipendentemente dalla propria nazionalità, sono tenuti a fare la dichiarazione dei redditi anche in Italia ma per i soli redditi di “fonte” italiana. Tali redditi sono:
– redditi da terreni e fabbricati situati nel territorio italiano. Per tali redditi si intendono sia i redditi da locazione di immobili che i redditi catastali dovuti per il semplice possesso dell’immobile stesso. Nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all’Italia da una convenzione per evitare le doppie imposizioni, come è il caso della Svizzera, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero posseduti da soggetti non residenti non vanno dichiarati;
– redditi di lavoro dipendente e assimilati quali le pensioni. In particolare, se sono pensioni “private” sono tassate soltanto in Svizzera, quelle pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana, quindi le stesse non sono imponibili in Italia se il contribuente residente in Svizzera non ha la nazionalità italiana.

Alcuni redditi di “fonte” italiana non sono in ogni caso da dichiarare, e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l’amministrazione fiscale italiana:
– redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l’esenzione o l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
– i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

Per rispondere in maniera esaustiva alla sua domanda un’ultima considerazione andrà fatta sul concetto di residenza fiscale. Infatti per essere considerati non residenti bisognerà soddisfare le seguenti condizioni:
– non dovete essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
– non dovete avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
– non dovete aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni siete considerati residenti.

Siete inoltre considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se siete cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 (c.d. paesi black list), fra cui risulta anche la Svizzera, salvo prova del reale trasferimento all’estero (inversione dell’onere della prova).

Per fornire questa prova potrete utilizzare qualsiasi mezzo di natura documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare, l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, ecc.

Dott. Goffredo RUSSO WÄLTI
Studio Russo Wälti e Associati
Via Reno, 21- 00198 Roma