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domande di natura fiscale? Scrivete il vostro quesito ed inviatelo a: Circolo Svizzero – domande al Consulente fiscale – via Marcello Malpighi, n. 14 – 00161 Roma oppure a circolo@romeswiss.net
svizzera impresa
Caro Goffredo,
sono anni che non ci vediamo, ma ora ho l’occasione di risentirti seppur per porti un quesito.
Ho svolto una consulenza per uno svizzero di origini italiane, persona fisica, ma che ha anche una società a Ginevra, ho emesso fattura (forse sbagliata….fuori campo iva), comunque sia, lui mi oppone di “non poter pagare” se non su un conto svizzero e dietro fattura svizzera poiché non potrebbe scaricarlo. Ed io non so che replicare…
L’importo della mia fattura non è certo rilevante, ma mi puoi confermare quanto mi si oppone? o invece il mio committente potrebbe comunque scaricare una fattura italiana “per consulenza legale”, poiché stava acquistando un immobile in Italia, ma la negoziazione è fallita.
(S.N. – Roma)

Ciao S.,
ho piacere anch’io di risentirti e spero di rincontrarti presto di persona ad uno dei prossimi eventi del Circolo Svizzero.

Per quanto riguarda la fattura hai fatto bene ad emetterla “fuori campo IVA ex art. 7 ter del DPR n. 633/72”. Infatti con il recepimento della Direttiva n. 2008/8/CE, c.d. “Direttiva Servizi” ad opera del D.Lgs. 11.2.2010, n. 18, è stata riformata la disciplina IVA in materia di territorialità delle prestazioni di servizi. L’attuale assetto normativo è contenuto negli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 e prevede, che la territorialità IVA va individuata in base ad un principio generale, disposto dall’art. 7-ter, applicabile ai “servizi generici” in base al quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia solo se il committente è un soggetto IVA stabilito in Italia oppure se il committente è un “privato” e il prestatore è un soggetto IVA stabilito in Italia.

Peraltro considera che tale principio generale è derogato da alcune specifiche fattispecie disciplinate dai successivi artt. da 7-quater a 7-septies. In particolare, ai sensi dell’art. 7-quater, lett. a), le prestazioni di servizi relative a beni immobili, sono considerate effettuate nel luogo di ubicazione dell’immobile stesso. Ma nel tuo caso, L’Agenzia delle Entrate colla Circolare 29.7.2011, n. 37/E, ha evidenziato che rimangono escluse dalla disciplina derogatoria le consulenze “che non afferiscono alla preparazione e al coordinamento dei lavori immobiliari, ancorché riferiti a un immobile specificatamente individuato”. Quindi la predisposizione di un atto di vendita di un immobile da parte di un avvocato o la “valutazione fiscale” di un’operazione da parte di un tributarista rientrano nel suddetto principio generale (ex art. 7-ter).

Tale fattura fuori campo di applicazione dell’IVA sarà giustificativo di costo deducibile fiscalmente dal committente svizzero e potrà essere pagato con i consueti mezzi di pagamento internazionali e nessuna eccezione potrà essere fatta valere.

In ultimo rammenta che in considerazione dell’ubicazione del committente (Svizzera) dovrai effettuare l’apposita comunicazione alla Agenzia delle Entrate delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata.

A presto

Dott. Goffredo RUSSO WÄLTI
Studio Russo Wälti e Associati
Via Reno, 21- 00198 Roma